Nella serata del 31 luglio scorso, fuori tempo massimo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità attuative dello sconto in fattura per recuperare immediatamente ecobonus e sismabonus con relativa cessione di imposta. Il riferimento legislativo è all’articolo 10 del Decreto Crescita. Proprio nei giorni scorsi alcune associazioni che rappresentano la filiera del settore edilizio/ impiantistico italiano avevano chiesto la soppressione dell’articolo 10 del Decreto Crescita che prevede la possibilità di “sconto in fattura” a favore di chi effettua interventi legati alla riqualificazione energetica (“ecobonus”) o antisismici (“sisma bonus”).
Come richiedere ecobonus e sismabonus immediati con sconto in fattura
Quando i contribuenti chiedono lo sconto sui corrispettivi, ovvero in fattura, in pratica l’importo dell’ecobonus o sismabonus spettanti viene anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi. L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, inviando il modulo oppure in via telematica accedendo all’area riservata del sito internet dell’Agenzia. La scadenza è fissata al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui vengono sostenute le spese che danno diritto alle detrazioni.
Sconto in fattura per lavori Sisma Bonus ed Ecobonus: come funziona e a quanto ammonta
Lo sconto in fattura richiesto corrisponde in pratica all’importo della detrazione spettante per gli interventi eseguiti, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta considerato (50% per i serramenti e le schermature solari, 65% per i climatizzatori). L’importo della detrazione spettante viene calcolato conteggiando le spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo che non è stato corrisposto al fornitore per via dello sconto praticato. Dalla lettera del documento emerge che il prestatore dei lavori (serramentista, impiantista, rivenditore etc) non è obbligato ad accettare la richiesta di sconto immediato in fattura anche se, in un’ottica di concorrenza, è facile prevedere che questa disponibilità potrebbe fare la differenza.
Se il contribuente ottiene lo sconto immediato, il fornitore recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata inviata la comunicazione per l’adesione allo sconto. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere usata negli anni a seguire, ma non può essere oggetto di rimborso. Il fornitore ha anche un’alternativa alla compensazione, ovvero cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti. Questi ultimi invece non hanno la possibilità di ulteriore cessione. E’ sempre esclusa la cessione a banche e intermediari finanziari o ad Amministrazioni Pubbliche.
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