Il periodo estivo ci porta ad approfondire il tema del requisito di convivenza col disabile assistito da parte di chi usufruisce del congedo ex Legge 104 in vacanza.
Chi ha diritto al congedo 104 e portata del requisito di convivenza con il disabile assistito
La Legge stabilisce una sorta di ordine gerarchico per il diritto al congedo ex Legge 104. Esso spetta in primis al coniuge convivente, entro 60 giorni dalla domanda. In caso di mancanza, decesso o di patologie invalidanti del coniuge convivente, subentrano nel diritto il padre o la madre anche adottivi e, dopo questi, i figli e poi fratelli o sorelle conviventi.
Per quanto riguarda i figli che usufruiscono del congedo 104 per assistere il genitore disabile, la legge estende il diritto anche a quelli non conviventi, a patto che dopo il riconoscimento si trasferiscano presso il domicilio del genitore. Tale passaggio risulta, dunque, indispensabile per poter concretamente fornire assistenza continuativa.
Attenzione, quindi, ad andare in vacanza durante il congedo, fosse anche solo per un week end. Il congedo straordinario, di cui all’articolo 42 del Dlgs 151/2001, presuppone un’assistenza permanente e continuativa, il che implica una condivisione quotidiana dei bisogni del familiare disabile e relazione di affetto e cura ininterrotta.
E questa è una delle differenze sostanziali tra il congedo ex Legge 104 e i permessi mensili che non richiedono un’assistenza non necessariamente continua ed esclusiva qualora subentrino altre incombenze parimenti necessarie purché di breve durata.
Il congedo 104 serve a fornire assistenza al disabile e questa funzione non va mai persa di vista, neppure se il periodo temporale coincide con il mese dell’anno in cui il lavoratore va in ferie regolarmente. Su questa interpretazione la normativa è molto rigida perché, come ha sottolineato la Corte, si tiene conto anche del disagio organizzativo che concedere il permesso 104 causa al datore di lavoro.