Per convivenza si intende anche che il caregiver abita nello stesso stabile? (nel mio caso al piano superiore dove abita la persona da assistere), Grazie.
La legge richiede per la presentazione della domanda di congedo straordinario retribuito in base alla legge 151, la convivenza, del lavoratore dipendente che la presenta, con il familiare con handicap grave in base alla legge 104, articolo 3, comma 3. Il requisito della coabitazione (convivenza più residenza) è richiesto per assicurare al disabile la continuità della cura e dell’assistenza.
La convivenza e la residenza con l’assistito non è richiesta soltanto in 3 casi:
qualora a richiedere il congedo straordinario sia il genitore per assistere il figlio (al genitore non è richiesta la convivenza con il figlio e, in caso di separazione o divorzio, può richiedere il congedo anche il genitore non collocatario);
qualora il lavoratore dipendente che chiede il congedo abbia residenza in un comune diverso da quello in cui vive il familiare che deve assistere e soddisfi il requisito della convivenza e della residenza richiedendo l’iscrizione al registro della popolazione temporanea del comune (dimora temporanea);
nel caso che lavoratore e assistito vivano allo stesso indirizzo, stesso numero civico (quindi nello stesso stabile) ma con interno diverso il requisito della convivenza risulta comunque rispettato.
Nel suo caso, quindi, la convivenza è rispettata nel caso di congedo straordinario retribuito.
Se, invece, la sua domanda era volta ai fini della pensione quota 41 per lavoratori precoci o per l’Ape sociale, la normativa parla di residenza e non di convivenza e abitare al piano superiore non è sufficiente poiché deve esserci la residenza insieme all’assistito.