Agevolazioni Prima Casa cointestata ai coniugi: in caso di separazione e vendita dell’immobile che succede?

Prima Casa cointesta ai coniugi: in caso di separazione si può vendere prima dei 5 anni?
5 anni fa
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L’Agenzia delle Entrate, in una recente risoluzione, si è espressa in un caso di vendita di un immobile “prima casa” avvenuto in data antecedente la scadenza dei 5 anni, stabiliti dalla legge per poter mantenere l’agevolazione fiscale.

Bonus prima casa. Cosa prevede?

Grazie al bonus prima casa, è possibile acquistare un immobile con una tassazione decisamente inferiore rispetto ad un acquisto diverso dalla prima abitazione.
I vantaggi fiscali sono diversi, a seconda che si tratti di un acquisto di un immobile il cui venditore sia una persona fisica o un impresa.

In caso di acquisto da un privato, si avrà il diritto al pagamento di un imposta di registro del 2% (minimo 1.000), e ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l’una.

Nel caso in cui, la vendita sia effettuata da un impresa, soggetta a iva, si dovranno pagare le seguenti imposte: registro: 200 euro, ipotecaria: 200 euro, catastale: 200 euro, Iva al 4% (invece che al 10%.

Il soggetto, che ha acquistato con questi benefici, se rivende l’immobile prima della scadenza di 5 anni, deve versare la differenza dell’imposta di registro non pagata (9% in assenza del bonus), oltre che a una sanzione del 30% della stessa imposta e gli interessi di mora.

Vendita dell’immobile prima dei 5 anni: che cosa succede in caso di separazione

Con risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019, l’Agenzia Delle Entrate chiarisce che: «in linea con la ratio dell’art. 19 (volto a favorire gli atti e le convenzioni “che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio”), si ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa’, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo beneficio».

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