Pagamento in contanti: servono i testimoni come prova?

Pagamenti in contanti: servono i testimoni per dimostrare l'avvenuta consegna di denaro?
5 anni fa
1 minuto di lettura

Il pagamento in contanti è oggetto di discussione nelle ultime settimane: per combattere l’evasione fiscale, il nuovo Governo starebbe pensando di tassare i pagamenti in contanti e prevedere un incentivo alle transazioni con carta di credito. Spesso infatti, staticamente, dietro il pagamento in contanti si cela una transazione in nero. Non sempre è così: a meno che non sono espressamente previsti metodi di pagamento in contanti (ad esempio oltre la soglia massima di tracciabilità oppure per avere diritto ad alcune detrazioni fiscali), consegnare banconote direttamente nelle mani di chi incassa non è vietato in linea di massima.

Tale scelta, però, se l’accordo è solo verbale, espone ad alcuni rischi in caso di contenzioso. Come provare di aver fatto un pagamento in contanti?

Della questione si è occupato di recente il Tribunale di Napoli (n. 4272/2019 del 2.09.2019), che ha affermato un principio che potrebbe tornare utile.

Pagare in contanti: la testimonianza dei presenti ha valore probatorio?

Anche per i contratti, se non espressamente prevista una forma scritta (che sia scrittura privata o  un atto notarile), la normativa non impone particolari requisiti. Sono ammessi accordi verbali.

Il codice civile ammette la prova dei testimoni per le operazioni di pagamento in contanti. L’articolo 2721 prevede espressamente che “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede euro 2,58.

Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.

L’importo a cui fa riferimento lascia presagire che si tratti di una disposizione non aggiornata. E’ ancora attuale?

Il fatto che non sia stato modificato l’importo si deve, a ben vedere, all’ultimo inciso. Di fatto ogni caso viene valutato a sé, tenendo conto anche della natura delle parti e dei vincoli di parentela o amicizia che possono aver portato a trascurare l’esigenza di un accordo scritto.

Diverso se si fosse trattato di due estranei o ancora peggio di due aziende.

Prova del pagamento tramite testimoni: ci si può opporre solo in primo grado?

La Cassazione, in alcune sentenze degli anni passati, aveva anche chiarito che i limiti di valore previsti dal codice civile relativamente all’ammissibilità della prova tramite testimoni, non si riferiscono ad una ragione di ordine pubblico, ma sono stati fissati esclusivamente nell’interesse delle parti; di conseguenza, qualora la prova venga ammessa in primo grado oltre i limiti sopra citati, essa deve ritenersi  acquisita se la parte interessata non ne abbia richiesto l’inammissibilità tempestivamente e in sede di assunzione o nella prima difesa successiva entro il medesimo grado del processo; in questo caso, la presunta nullità, si intende sanata e, di conseguenza, non può essere eccepita per la prima volta in grado di appello o in Cassazione, neanche dalla parte che era stata contumace nel giudizio di primo grado.

 

 

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Torna l'ora legale, il risparmio energetico di oggi potrebbe non avere senso tra 10 anni
Articolo precedente

Cambio ora solare 2019 data e le info sul risparmio energetico

Articolo seguente

Assicurazione INAIL 2019 per i lavoratori domestici, integrazione da versare entro il 15 ottobre