Con nota del 26 09 2019 l’Agenzia Delle Dogane precisa come usufruire dei benefici sui consumi di gasolio del terzo trimestre per gli autotrasportatori.
Credito d’imposta: la normativa
Come stabilito dal Testo Unico del 26/10/1995 n. 504, (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative): «Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l’applicazione dell’aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico».
Tale credito è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione».
Come usufruire del credito d’imposta
In relazione ai consumi del III trimestre 2019, è possibile usufruire di un credito d’imposta, pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto, attraverso apposita dichiarazione da presentare, agli uffici competenti entro il 31 ottobre 2019.
È da poco stato reso disponibile, sul sito dell’Agenzia Delle Dogane, il software aggiornato che consente la dichiarazione e la stampa relativa al terzo trimestre 2019.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, la dichiarazione può essere presentata, in forma cartacea e su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen-drive USB), ai seguenti istituti competenti:
- Per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
- Per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
- Per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.
Il codice tributo da utilizzare per ottenere la compensazione, tramite Modello F24, è il 6740.