Accollo dei debiti fiscali: vietata la compensazione in f24

Nella nuova bozza del testo del decreto fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2020, trova spazio un ulteriore norma in tema di lotta alle compensazioni di crediti tributari.
5 anni fa
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Concorso Guardia di Finanza

Non bastavano le nuove sanzioni, le proposte (invero ormai definitivamente archiviate) di daspo ai commercialisti e altri consulenti abilitati. Adesso nel decreto fiscale 2020, da poco discusso in Consiglio Dei Ministri, spunta il divieto di compensazione nel caso di accollo di un debito fiscale.

Leggi anche: “Multe da 1.000 euro per gli f24 scartati. “La nuova proposta avanzata in consiglio dei ministri” e “Daspo ai professionisti: chi dovrà pagare”.

La nuova norma inserita in bozza del nuovo Decreto Fiscale

Nella nuova proposta, attualmente in fase di discussione, è possibile leggere quanto segue:

1.

Chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
a) all’accollante le sanzioni dei cui all’articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
b) all’accollato la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l’importo di cui al comma 3 e i relativi interessi.

Per l’importo di cui al comma 3 e per gli interessi l’accollante è coobbligato in solido.

5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per attuare il presente articolo.

Viene, dunque, negata qualsiasi forma di compensazione di crediti fiscali da parte dell’accollante. In violazione di questo precetto verranno applicate le sanzioni di cui all’art’13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471.

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