Il pignoramento di un’auto intestata a terzi è possibile. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza, la numero 26327 del 17 ottobre 2019, che non mancherà di far discutere e sollevare polemiche. In pratica, da oggi, un veicolo (auto, moto, camion, ecc) intestati a persone diverse dal debitore possono essere pignorate dall’ufficiale giudiziario se rientrano nella sua disponibilità.
Secondo i supremi giudici, la ragione sta nel fatto che gli autoveicoli sono beni mobili, come fossero un televisore piuttosto che un cellulare o un computer e vale il principio per cui il proprietario è colui che ne ha la disponibilità, cioè il possesso.
Il pignoramento dei veicoli intestati ad altre persone
A questo punto, se il debitore che si attende la visita dell’ufficiale giudiziario detiene presso la propria abitazione beni mobili appartenenti a parenti ad altre persone è bene che li faccia sparire poiché potranno essere pignorati e messi all’asta senza batter ciglio. Da questo momento, quindi, in mancanza di un intervento legislativo che faccia chiarezza in materia, bisognerà prestare attenzione se facendo visita ad amici o parenti che abbiano pendenze col fisco o con altri creditori si parcheggia la propria auto in giardino o in garage. Da oggi i giudici conferiscono infatti ampi poteri di pignoramento sui beni mobili lasciando intendere che il pubblico registro automobilistico non vale più nulla.
Il pignoramento dell’auto online
Benchè bisognerà vedere fino a che punto sarà messa in pratica questa decisione della Corte di Cassazione, è bene sapere che il pignoramento può avvenire anche d’ufficio, cioè senza che l’ufficiale giudiziario si rechi sul posto dove è custodito il veicolo.
Per i giudici, il possesso dell’auto vale il titolo
Ma torniamo al pignoramento del veicolo intestato a terzi ma nella presunta disponibilità del debitore. Secondo i giudici, la registrazione o trascrizione della vendita dell’auto al PRA non rappresenta requisito di validità ed efficacia del trasferimento stesso. L’auto potrebbe essere stata acquistata da una società, una ditta o una persona che nemmeno ha la patente e poi data a disposizione di terzi. I casi sono frequenti. Quindi chi si proclama proprietario deve poter dimostrare sempre che il veicolo è suo, altrimenti per i giudici “il possesso vale il titolo” e nulla conta quanto riportato dal pubblico registro automobilistico. Per comprendere meglio la novità, è bene precisare che detto principio vale anche per le multe ed è forse più noto al cittadino. Le contravvenzioni al codice della strada, ad esempio, sono a carico di chi commette l’infrazione ed eventuale sottrazione di punti alla patente di guida saranno fatte a carico del guidatore, non del proprietario. Solo in caso di impossibilità a contestare immediatamente l’infrazione, l’agente accertatore invierà la sanzione al proprietario del veicolo in base alle risultanze del PRA.