Stufa a pellet, detrazioni prorogate anche per il 2020: quanto spetta

Il bonus stufa a pellet è stato inserito nella Legge di Bilancio 2020 senza troppe novità, ma vediamo a chi spetta e come poterne usufruire.
5 anni fa
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Anche per gli acquisti di stufe a pellet, effettuati a partire dal primo gennaio 2020, è possibile portare in detrazione o ricevere uno sconto direttamente in fattura del 50% o del 65%, a seconda dei casi.

In particolare si potrebbe optare per:

  • Una detrazione irpef: in questo caso bisognerà dichiarare la spesa tramite modello 730 o modello Redditi in fase di dichiarazione dei redditi. L’importo da detrarre dovrà essere suddiviso in 10 rate da ripartite nei successivi anni;
  • Uno sconto in fattura: in questo caso bisognerà pagare, il prezzo scontato, attraverso bonifico parlante e dare comunicazione dell’acquisto all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Bonus stufa a pellet: 50% o 65%?

La percentuale di sconto o di detrazione Irpef da applicare dipende dal tipo di intervento che si intende effettuare.

Se l’acquistato della stufa rientra all’interno di una ristrutturazione edilizia, la percentuale sarà pari al 50%; se, invece, l’acquisto è volto ad un efficientamento energetico, allora, il bonus sarà pari al 65% della spesa sostenuta.

In ogni caso il limite massimo di spesa detraibile è pari a 30 mila euro.

I requisiti da rispettare:

Come previsto da comunicato ENEA, le nuove stufe devono rispettare i seguenti requisiti:

  1. Un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011). Riteniamo anche che esso debba essere conforme alla classe 5 di cui alla UNI-EN 303-5 2012, in  quanto riteniamo che la classe 3 della vecchia norma corrisponda alla classe 5 della norma revisionata;
  2. Il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D.  n°152 del 2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011);
  3. Conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011);
  4. Inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F: chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’Allegato C al D. Lgs. N°192 del 2005.

I documenti necessari

Per poter usufruire del bonus, è necessario rispettare queste semplici regole:

  • L’installazione della stufa a pellet deve essere fatta da un tecnico autorizzato al rilascio del certificato di conformità, relativo alle capacità termiche della stufa;
  • Il pagamento deve avvenire con bonifico parlante bancario o postale;
  • Bisogna dare comunicazione all’ENEA, della dichiarazione del produttore sulle capacità termiche della stufa a pellet, entro 90 giorni dal completamento dei lavori;
  • Infine, bisogna fornire al CAF, al commercialista o al soggetto abilitato, tutti i documenti relativi all’intervento incluso il certificato di conformità e il bonifico che attesta l’acquisto.

Leggi anche: “Bonus caldaia, stufa e riscaldamento: come spendere meno della metà”.

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