Il bonus, istituito «dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015)», prevede l’erogazione di un assegno mensile, fino a 36 mesi, destinato a famiglie con figli nati entro il 31 dicembre 2019, con importi variabili, a seconda della situazione reddituale del nucleo famigliare.
A quanto ammonta l’assegno?
L’assegno viene erogato dalla data di nascita o dalla data d’ingresso in famiglia, nel caso di adozione o affido.
L’importo dell’assegno, varia a seconda del “isee minorenni” per il minore di cui si fa richiesta:
- Per i nuclei familiari con reddito minorenni inferiore a 7.000,00 euro, viene corrisposto un assegno pari a 1.920,00 euro (160 euro al mese) per 3 anni;
- Per i nuclei familiari con reddito minorenni superiore a 7.000,00 euro, ma inferiore a 25.000,00 euro, viene corrisposto un assegno pari a 960,00 euro (80 euro al mese) per 3 anni;
- Nulla viene erogato per i nuclei familiari con isee minorenni superiore a 2.500,00 euro.
Come presentare domanda di assegno?
La richiesta di assegno deve essere presentata, attraverso una “dichiarazione sostitutiva unica (DSU)”, in via telematica all’INPS.
La dichiarazione sostitutiva unica deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, pena, la decadenza della stessa domanda con conseguente perdita della relativa annualità.
Nuovo comunicato dell’INPS
Con il comunicato sopra citato, l’INPS chiarisce che in caso di mancata presentazione della DSU, entro il 31 dicembre 2019, l’erogazione dell’assegno, per l’anno in corso, verrà sospesa.
Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, continua l’INPS, è necessario che gli utenti che non abbiano provveduto ancora a tale adempimento, presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Tale adempimento è infatti necessario ai fini del rilascio dell’ISEE minorenni 2019 e, quindi, della corresponsione dell’assegno di natalità.