Ai sensi dell’art. 34 della l. n. 392/78: il conduttore di un locale ad uso commerciale ha diritto alla “indennità per la perdita di avviamento” in caso di cessazione del rapporto di locazione non dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore stesso o a una delle procedure di cui al regio decreto n. 267/1942.
Natura risarcitoria ed esclusione Iva
Con sentenza n. 29180, del 12 novembre 2019, la Suprema Corte di cassazione – Sezione Tributaria Civile conferma quanto segue: «L’indennità ex art. 34 I. cit. non costituisce una prestazione che entra a far parte della prestazione principale («prezzo»), bensì è legata a un evento fisiologico (la cessazione del contratto, con perdita della disponibilità dei locali dell’impresa), che si colloca successivamente e all’esterno del funzionamento tipico del contratto di locazione».
Inoltre, prosegue la suprema corte, «l’indennità per perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 I. n. 392/1978 non costituisce corrispettivo del contratto di locazione e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità, ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 15 d.P.R. n. 633/1972, le quali non concorrono a formare la base imponibile IVA (Cass., Sez. III, 7 giugno 2006, n. 13345, cit.; Cass., Sez. III, 11 luglio 2006, n. 15721; Cass., Sez. III, 29 maggio 2012, n. 8559)».