Commessa con contratto a termine incinta: maternità anticipata se il lavoro mette a rischio la gravidanza?

Commessa incinta: quale diritto e indennità se il contratto a tempo determinato è vicino alla scadenza?
5 anni fa
1 minuto di lettura

Buongiorno, sono una giovane ragazza di 25 anni. Scrivo perché vorrei delle delucidazioni in quanto da ieri ho scoperto di essere incinta da 3 settimane circa. Premetto che lavoro in un negozio di abbigliamento faccio 40 ore settimanali al giorno circa 8 ore sempre in piedi in cassa o comunque in reparto a piegare ecc..ho un contratto a termine il 31 gennaio. Come devo comportarmi ovvero a me interessa solo non mettere a rischio la mia gravidanza. Perché ogni giorno ho a che fare con scatoloni o manichini ecc. Aspetto vostre informazioni su come muovermi essendo totalmente inesperta sull’argomento.

Quali diritti hanno le commesse con contratto a termine incinta e contratto vicino alla scadenza?

La gravidanza a rischio può dipendere dalla condizioni di salute della donna oppure dal tipo di lavoro.

Nel secondo caso, in cui rientra anche il lavoro in piedi per tante ore, qualora non sia possibile un cambio di mansioni più leggere, la lavoratrice incinta ha diritto alla maternità anticipata. Non fa differenza, in questo senso, il tipo di contratto.

In generale, quindi, le dipendenti a tempo determinato hanno gli stessi diritti delle colleghe a tempo indeterminato in tema di congedi di maternità. Riepilogando: spetta l’indennità di maternità INPS pari all’80% dello stipendio e l’eventuale integrazione aziendale (se prevista dal CCNL).

Il datore di lavoro può valutare se prorogare il rapporto di lavoro, oppure trasformarlo a tempo indeterminato (nel qual caso si applicano le regole generali).

Vediamo, invece, che cosa succede se l’azienda non proroga il rapporto di lavoro trasformandolo.

L’indennità INPS per i periodi di congedo viene riconosciuta anche se il rapporto di lavoro è cessato. La prestazione resta dunque garantita alle lavoratrici disoccupate all’inizio del congedo, a condizione che tra la data di inizio della disoccupazione e l’avvio del congedo non siano passati più di 60 giorni.

Nel conteggio dei 60 giorni non si tiene conto di eventuali assenze per:

  • malattia o infortunio sul lavoro;
  • congedo parentale o permesso per malattia di altri figli;
  • assenze per assistenza di un minore in affidamento;
  • periodi di non lavoro in relazione a rapporto part-time verticale;
  • congedo straordinario per assistere il coniuge o un figlio disabili in situazione di gravità.

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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