Bonus ripetizioni scolastiche 2020: diventano detraibili?

Nella giornata del 25 novembre 2019 è stato presentato un emendamento al DL fiscale inerente un nuovo bonus spettante alle famiglie per le ripetizioni scolastiche dei propri figli, ma non sarà per tutti. Vediamo meglio di cosa si tratta.
5 anni fa
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La deputata del Movimento 5 Stelle Carla Ruocco ha da poco presentato un emendamento al DL fiscale avente ad oggetto una nuova detrazione per alcune famiglie che sostengono costi per le ripetizioni scolastiche dei propri figli.

La norma non sarà per tutti, ma solo per alcune fasce di reddito e ha il compito, fra le altre cose, di contrastare l’evasione fiscale in un settore altamente caratterizzato da somme percepite in nero.

Detrazione del 19% soltanto per alcuni soggetti

L’ipotesi è quella di una detrazione del 19% in capo alle famiglie che sostengono delle spese per le ripetizioni private dei propri figli, ma ci sono dei vincoli.

Sarà possibile ottenere il bonus, nell’ipotesi di approvazione dell’emendamento, se si rispettano le tre seguenti condizioni:

  • I figli devono essere maggiori di 18 anni;
  • L’isee dalla famiglia non deve essere superiore a 50 mila euro;
  • Le ripetizioni devono essere sostenute da docenti, a qualsiasi titolo, titolari di cattedre.

Flat tax per i docenti

Come già anticipato, l’emendamento potrebbe rientrare all’interno di un più ampio progetto di lotta all’evasione.

A partire dal primo gennaio 2019, infatti, ai sensi di legge, i titolari di cattedre, presso scuole di ogni ordine e grado, possono essere tassati, su tali redditi, attraverso: «un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari».

Per avvalersi della flat tax, di cui sopra, i docenti devono dare comunicazione all’amministrazione di provenienza. Tale imposta dovrà essere saldata «entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

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