A breve sarà resa nota la tanto attesa circolare del MIUR del 2019 riguardo il pensionamento del personale appartenente alla scuola. Il Ministero dell’Istruzione renderà note le date e le modalità per presentare domanda di pensione, soprattutto per coloro che beneficeranno di quota 100.
Molto probabilmente le tempistiche per la domanda di pensionamento saranno le stesse del 2019. L’istanza di pensione dovrà essere presentata tra il 20 e il 30 dicembre 2020. Ciò vale anche per coloro che matureranno i requisiti per quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) entro la fine del 2020.
Quando viene liquidato il TFS
Ma, a parte le modalità di pensionamento, il personale scolastico si domanda quali saranno i tempi per la liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) o comunemente detta buonuscita. A riguardo c’è ancora molta confusione in materia e spesso non si sa quando un docente o un bidello percepirà le somme accantonate durante la vita lavorativa. Facciamo quindi un po’ di chiarezza, anche perché col tempo sono cambiati i tempi e le modalità di liquidazione del TFS per il personale del pubblico impiego e quindi anche quello appartenente alla scuola.
I tempi di attesa per il TFS
Dal 2014, con l’approvazione della Legge di Bilancio, sono cambiati i termini di pagamento del TFS (trattamento di fine servizio). Secondo la nuova normativa la liquidazione del TFS non può avvenire prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età. In proposito, rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento dei 67 anni (per la maggior parte dei dipendenti pubblici).
Liquidazione del TFS trascorsi 24 mesi
Il TFS non può essere liquidato e messo in pagamento prima che siano trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro in tutti gli altri casi, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
- le dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione anticipata;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).
Per inabilità o decesso, invece, la buonuscita arriverà entro 105 giorni.