Bonus finestre e serramenti: le richieste per il Bonus Facciata 2020

Bonus facciata: ingiusto escludere finestre, infissi, vetrate e serramenti. Che fine fa l'attenzione all'efficienza energetica?
5 anni fa
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Il fatto che il bonus facciate escluda gli interventi su finestre, serramenti, infissi e vetrate, potrebbe essere un’occasione persa. A puntare il dito contro questa limitazione della detrazione 90% è stata anche Finco, la Federazione delle imprese per le Costruzioni (della quale sono soci Acmi, Anfit, Assites e Unicmi). Il riferimento al tipo di interventi nel bonus facciata è contenuto nel secondo pacchetto di emendamenti al ddl Legge di Bilancio 2020 presentato alla Commissione Bilancio del Senato dai due Relatori Rossella Accoto (5S) e Dario Stefàno (Pd).

Angelo Artale, direttore Finco, ha scritto al senatore Gianni Girotto, presidente della 10.a Commissione Bilancio ricordando:

faccio riferimento al nostro recente incontro, in cui Le avevamo evidenziato taluni aspetti che penalizzano due importanti componenti dell’efficienza energetica quali infissi e schermature solari (retrocessi al 50% al posto dell’iniziale 65%), per sottolineare l’ulteriore penalizzazione contenuta nell’emendamento depositato dai Relatori che include le superfici opache ed esclude dal bonus maggiorato quelle trasparenti come infissi e schermature dall’ambito del bonus in oggetto”.

Lettura positiva, invece, del punto dell’emendamento in cui si prevede il raccordo con la legislazione energetica al comma 2. Più nello specifico si legge: “Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015”. Qualche perplessità, a ben vedere, genera anche questo passaggio: si parla di trasmittanza termica (ma di che cosa?); inoltre si fa riferimento alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010. Insomma i parametri usati risalirebbero a dieci anni fa piuttosto che rifarsi ai valori delle Tabelle del Decreto Requisiti minimi e in particolare all’Appendice B (Allegato 1, Capitolo 4) sui Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica.

Manca inoltre qualsiasi riferimento al coefficiente H’t contenuto nel Decreto 26 giugno 2015 che ha fatto letteralmente disperare progettisti e costruttori.

Inoltre critiche anche per il passaggio in l’emendamento, indicando le zone A e B, circoscriverebbe territorialmente il bonus facciata. La definizione delle suddette zone, stando al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si riferisce a:

A) zone di particolare valore storico, artistico o ambientale o zone contenenti porzioni di aree di questo tipo qualora esse siano da considerarsi parte integrante;
B) zone totalmente o parzialmente edificate diverse da A).

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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