Ravvedimento operoso lungo esteso anche a Imu e Tasi

Dal 2020 anche Imu e Tasi pagati in ritardo potranno beneficiare del ravvedimento operoso lungo. Tutti gli scaglioni delle nuove sanzioni per omesso versamento.
5 anni fa
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Dal 2020 anche Imu e Tasi potranno beneficiare del ravvedimento operoso lungo. Lo prevede il Decreto Fiscale appena convertito in legge che estende anche ai tributi locali le regole generali sul ravvedimento operoso, istituto che avvantaggia chi regolarizza l’omesso o insufficiente versamento in tempi brevi.

Dal 2020, quindi, ci sarà la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso lungo anche per i tributi locali e in particolare per Imu e Tasi (che saranno accorpate) che permette di regolarizzare il pagamento delle imposte in ritardo con sanzioni commisurate al ritardo.

Proprio come avviene per i pagamenti delle imposte presso l’Agenzia delle Entrate.

Ravvedimento operoso per Imu e Tasi

Il contribuente ha la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso per Imu e Tasi fino alla data di ricezione da parte del Comune della cartella di pagamento, dopo di che non sarà più possibile sanare le pendenze tributarie in questo modo. I contribuenti avranno quindi più tempo per mettersi in regola con la propria amministrazione locale, ma allo stesso tempo più tardi lo faranno, più sanzioni dovranno corrispondere. La normativa vigente prevede una sanzione calcolata nella misura dello 0,1% dell’importo più interessi di mora per ogni giorno di ritardo se si sana il debito entro 14 giorni. Oltre i 14 giorni, la sanzione Imu e Tasi da versare con ravvedimento operoso è pari ad un minimo di 1,5% fino ad un massimo del 3,75% dell’importo dovuto. Se l’omesso o tardivo versamento non viene regolarizzato entro un anno dalla scadenza ordinaria, bisogna versare la sanzione in misura piena.

Ravvedimento operoso lungo, quanto si paga

Con la nuova normativa in vigore dal 1 gennaio 2020, le imposte locali sulla casa pagate in ritardo saranno pari:

  • ad un 1/10 del minimo nel caso di regolarizzazione entro trenta giorni dalla violazione;
  • ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni;
  • ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro un anno;
  • ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni;
  • ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ma prima dell’emissione della cartella esattoriale.

Scendono gli interessi di mora

Dal 1 gennaio 2020 cambiano anche gli interessi legali di mora.

Il Dl fiscale introduce altre importanti novità in campo fiscale tra le quali spicca la riduzione degli interessi che oggi i contribuenti sono chiamati a versare allo Stato quando pagano a rate le imposte dovute (Irpef, Ires, Irap o Iva eccetera) Così dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3 per cento. Una netta riduzione dei parametri in vigore che oscillano tra lo 0,5 e il 4,5 per cento. Sarà quindi un decreto del Mef a stabilire le differenze tra ritardata iscrizione a ruolo, mora, rateizzazione o ritardati rimborsi.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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