Dal 2020 cambia il metodo di riscossione delle imposte per gli enti locali. Come noto, i Comuni possono adesso agire al pari dell’Agenzia delle Entrate per la riscossione delle tasse mediante accertamento immediato e procedere ad azioni esecutive, compreso il pignoramento dei beni del debitore, del conto corrente, della pensione, dello stipendio e dell’automobile.
La novità è introdotta dall’art. 96 della Legge di Bilancio per il 2020 e prevede che gli enti locali potranno richiedere la procedura di riscossione forzosa, senza emissione di cartella esattoriale, dopo aver effettuato appositi controlli.
Quando scatta il pignoramento dell’auto
Ma come funziona il pignoramento dell’automobile e quando scatta? La misura scatta trascorsi 90 giorni dall’emissione dell’avviso da parte del Comune verso il mancato incasso di Imu, Tasi, Tari e altre entrate patrimoniali con esclusione delle multe elevate dalla Polizia Locale per importi non inferiori a 10.000 euro. L’ente, però, non procederà immediatamente ma effettuerà dapprima degli accertamenti e potrebbe (ma non è tenuto a farlo) inviare ulteriori solleciti al contribuente. Poi, trascorsi ulteriori sei mesi, procederà con le azioni di pignoramento. Quindi passeranno in tutto 9 mesi dalla notifica prima che il Comune si attivi per recuperare le tasse non pagate. Questo perché può capitare che il contribuente possa trovarsi in uno stato di crisi finanziaria o sia impossibilitato a pagare (si pensi, ad esempio, a un lungo ricovero in ospedale), cose che un’amministrazione comunale, soprattutto se di piccole dimensioni, può agevolmente venire a sapere.
I pagamenti rateali degli enti locali
Anche per gli accertamenti, come per le cartelle esattoriali, il debitore può chiedere di dilazionare il pagamento dell’importo.
- fino a 100 euro di debito nessuna rateizzazione;
- da 100,01 a 500 euro di debito: rateazione fino a quattro rate mensili;
- da 500,01 a 3mila euro: da 5 a 12 rate mensili;
- da 3.000,01 a 6mila euro: da 13 a 24 rate mensili;
- da 6.000,01 a 20mila euro: da 25 a 36 rate mensili;
- oltre € 20.000,00 euro: da 37 a 72 rate mensili.
Il pagamento delle rate scadrà l’ultimo giorno del mese, salvo diverse disposizioni deliberate dall’ente. Se il debito è superiore a 6.000 euro la rateazione non potrà essere inferiore a 36 rate, se invece il debito supera i 20.000 euro si potrà ottenere una dilazione fino a 72 rate. Tale diritto per il contribuente spetta se vengono rispettati i termini di pagamento: qualora non venissero pagate due rate consecutivamente, l’ente potrà agire chiedendo il pagamento di tutto il debito restante. La proroga al pagamento delle rate potrà essere richiesta una sola volta qualora le condizioni economiche del debitore dovessero peggiorare. Sulle somme dovute verranno applicati gli interessi di mora come previsto dalla legge per i pagamenti rateali.