Lo stipendio, al pari della pensione è un titolo di credito aggredibile che rientra nella casistica del “pignoramento presso terzi”. In caso di pignoramento dello stipendio, però, al contrario che per la pensione, il legislatore non ha stabilito un limite al di sotto del quale non si può andare a colpire (minimo vitale).
Questo perché, di principio, il debitore lavoratore è un soggetto meno debole rispetto al debitore pensionato. Per legge il limite pignorabile dello stipendio o della pensione è un quinto dell’importo mensile netto, il che significa che il massimo pignorabile da un creditore su uno stipendio mensile di 1.000 euro è 200 euro.
Pignoramento stipendio
Esistono due metodi di pignoramento dello stipendio. Il primo è direttamente presso il datore di lavoro, il secondo presso la banca dove viene accreditato. Il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro prevede una prima fase in cui il creditore può notificare l’atto di pignoramento al datore di lavoro del debitore. Lo stesso comunicherà poi al creditore se il lavoratore è a credito. Successivamente, per poter procedere, le parti verranno convocate davanti al giudice civile per verificare la sussistenza e la consistenza dei debiti e dei crediti dopo di che verrà emanato decreto che autorizza la procedura di pignoramento. Da lì in avanti, il datore di lavoro potrà trattenere un quinto dello stipendio netto che girerà al creditore fino a estinzione del debito. La busta paga conterrà la voce che indica la trattenuta mensile al lavoratore da destinare al creditore.
Pignoramento stipendio presso datore di lavoro
Il lavoratore moroso non potrà essere privato di somme di denaro al di sotto di una particolare soglia. La legge fissa infatti a un quinto l’importo massimo pignorabile in busta paga, al netto di tasse, contributi, crediti, assegni familiari, ecc.
Pignoramento stipendio presso banca
Diverso è il sistema di pignoramento dello stipendio presso conto bancario o postale. In questo caso non viene coinvolto il datore di lavoro che continuerà ad erogare lo stipendio pieno al lavoratore, ma l’intermediario bancario. La procedura presso il tribunale è la stessa con comparizione delle parti e decreto che autorizza il pignoramento, ma l’azione esecutiva si differenzia a seconda se le somme siano state accreditate sul conto prima o dopo la notifica del pignoramento. Nel primo caso, il limite massimo pignorabile della retribuzione è pari al triplo dell’importo dell’assegno sociale (459,83 euro per 13 mensilità). Dunque, seguendo tale ragionamento, se lo stipendio è già accreditato sul conto corrente, la somma che non può essere pignorata è pari a 1.379,49 euro. Quindi, se sul conto ci sono 10.000 euro, il creditore potrà pignorarne 8.620,51. Nel secondo caso, invece, ossia se la retribuzione è accreditata sul conto dopo la notifica del pignoramento, il limite massimo di pignoramento è di un quinto dello stipendio.
Pignoramento fino a metà dello stipendio
Può capitare che un lavoratore sia sottoposto a più di un’azione di pignoramento dello stipendio. In questo caso bisogna distinguere se il creditore sia la stessa persona fisica o giuridica oppure soggetti diversi.