Bonus Prima Casa: è possibile beneficiarne anche per una seconda pertinenza?

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta ad un recente interpello, fornisce alcuni utili chiarimenti in tema di agevolazioni prima casa. Vediamo di cosa si tratta.
5 anni fa
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L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta n. 66 del 20 febbraio 2020, avente ad oggetto: “agevolazioni prima casa su acquisto pertinenze”, fornisce alcuni utili chiarimenti circa i bonus prima casa.

In particolare, l’istante chiede all’Ade se sia possibile beneficiare di quest’agevolazione fiscale anche per l’acquisto di una seconda pertinenza (nel caso in questione, un secondo box auto).

Di seguito la risposta all’interpello.

Agevolazione prima casa, cosa fare in caso di seconda pertinenza

Con la risposta all’interpello sopra citato, l’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente, nega la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa per l’acquisto disgiunto di una seconda pertinenza.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, a sostegno della propria tesi, dichiara quanto segue:

L’articolo 1, comma 1, della Tariffa – parte prima- allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), prevedendo l’applicazione dell’imposta di registro, tra l’altro, per gli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere”, stabilisce che “Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis” l’imposta si applica con l’aliquota del 2%.

Il comma 3 dell’articolo 1 della Tariffa prevede che “Le agevolazioni di cui al comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile “. Inoltre, lo stesso comma stabilisce che “Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato“.

Per ulteriori informazioni, è possibile leggere il testo integrale della risposta all’interpello n. 66 del 20 febbraio 2020 direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

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