Non cambiano le regole per le visite fiscali in tempo di quarantena. I medici accertatori dell’Inps continueranno ad effettuare i controlli sulla base delle indicazioni ricevute dai pazienti e dai medici di famiglia per quanto riguarda il domicilio e la prognosi.
Sicché la visita medica di controllo domiciliare (VMCD) o visita fiscale rimane soggetta alle stesse regole previste per la malattia, anche se si è in quarantena. La comunicazione inviata dal paziente per coronavirus non esula in alcun modo il lavoratore a casa in malattia di restare a disposizione del medico fiscale che dovrà accertare la diagnosi.
Visite fiscali per coronavirus
L’Inps ha tuttavia fornito alcune indicazioni ai medici per preservarsi dall’eventuale contagio da coronavirus. Al momento del sopralluogo al domicilio del lavoratore malato, il medico effettuerà dapprima un riscontro della patologia a distanza, cioè mediante citofono o al telefono. Dopo di che, se la patologia accertata non è quella da COVID-19, il medico potrà accedere al domicilio per effettuare la visita e il riscontro della prognosi, comunicando altresì quando il lavoratore potrà rientrare al lavoro. Qualora si trattasse di stato di quarantena, il medico non è tenuto ad accedere all’appartamento onde evitare il contagio e si limiterà ad effettuare un riscontro dei dati diagnostici e di prognosi già in suo possesso. Così come previsto dalla circolare interna Inps n 716 del 25 febbraio scorso. Questo perché non è detto che inizialmente la malattia comunicata al Inps sia quella da COVID-19 e che il soggetto non sia in quarantena. Nel dubbio, quindi, il medico non effettuerà l’accesso.
Fasce orarie visita fiscale
Per i casi che non sono quelli previsti dalla quarantena, le fasce orarie in cui il lavoratore dipendente privato deve rendersi reperibile sono dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, mentre per il dipendente pubblico sono dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.
Esonero visita fiscale e giustificazioni assenza
Non tutti i lavoratori sono obbligati a rispettare le fasce orarie di reperibilità. Per legge sono esonerate le seguenti categorie di dipendenti:
- lavoratori con patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- lavoratori con patologie per le quali sia stata riconosciuta la causa di servizio (questo riconoscimento può aver luogo solo per alcune categorie di dipendenti pubblici);
- lavoratori con malattie collegate alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Per il resto è obbligatorio restare a disposizione di eventuale accertamento a campione predisposto dall’Inps o dal datore di lavoro, salvo particolari eccezioni. Una di queste è il caso di forza maggiore o urgenza collegata alla malattia o problemi di salute. Recarsi al pronto soccorso o presso l’ambulatorio medico, ad esempio, è giustificabile, così come recarsi in farmacia per l’acquisto di un farmaco urgente, purchè queste azioni possano essere provate o certificate. In ogni caso, qualora sia possibile, è dovere del dipendente avvisare in tempo utile il datore di lavoro o l’Inps qualora ci si allontanasse dal domicilio per i motivi urgenti e indifferibili.