La convenienza a richiedere la sospensione del mutuo in questo tempo di Covid-19 è legata alla quota di rata che si paga a titolo di interesse. Ma andiamo con ordine. Tra le misure di natura finanziaria adottate dal governo al fine di sostenere le famiglie in questo periodo di grave emergenza sanitaria ed economica in cui versa ormai da più di un mese il nostro Paese a causa della diffusione del Coronavirus, vi rientrano quelle di cui all’art. 26 del Decreto-legge n. 9 del 2020 e art. 54 del Decreto-legge n 18 del 2020 (Cura Italia).
Con la prima delle due disposizioni normative, si è inserito, tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, ai fini dell’accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l’ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Con l’art. 54 del decreto Cura Italia, si è esteso, per nove mesi (a decorrere dal 17 marzo 2020), l’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
Il Fondo di solidarietà
E’ l’articolo 2 della Legge n. 244 del 2007, commi 475 e seguenti ad aver istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con tale previsione il legislatore ammette la possibilità per i titolari di un mutuo per l’acquisto della prima abitazione di beneficiare della
sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il ruolo del Fondo è quello, in tal caso, di provvedere al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Quest’ultima può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo
massimo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto, con conseguente proroga per egual periodo della durata del contratto medesimo e delle relative garanzie. La richiesta dell’agevolazione, comunque, non comporta per il richiedente spese di commissioni ne interessi e garanzie aggiuntive. Ad ogni modo, la sospensione non può essere chiesta: nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche; per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni. Le
ipotesi per le quali è possibile fare domanda sono quelle elencate dall’art. 2, comma 479 della menzionata Legge n. 244, ossia:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia, sempre salva la risoluzione consensuale, il recesso datoriale per giusta causa, il recesso del lavoratore non per giusta causa;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Con l’art.
26 del Dl n. 9 del 2020, sono state aggiunte poi le ulteriori
due casistiche menzionate in premessa (sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni).
La copertura degli interessi
La normativa generale subordina la presentazione della domanda di sospensione alla situazione ISEE del nucleo familiare del richiedente: tale valore deve essere non superiore a 30.000. Tuttavia, in deroga a ciò, il comma 1 dell’art. 54 del Dl. n. 18 del 2020 chiarisce che nel caso specifico dell’attuale situazione Covid-19 non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente. Riguardo poi la misura in cui il Fondo interviene a copertura della quota di interessi della rata del mutuo, il comma 2 dello stesso art. 54 stabilisce che il fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura massima pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Nella pratica ciò che si viene a verificare a fronte della richiesta di sospensione è, dunque, che il pagamento delle rate è sospeso per riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto. Durante la sospensione la quota capitale è congelata mentre lo stesso non è per la quota interessi la quale continua a maturare ma una parte di essa sarà coperta dal Fondo nella misura sopra indicata. Da ciò si intuisce che minore è la quota della rata degli interessi maggiore sarà il beneficio derivante dalla richiesta di sospensione.