Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto “Decreto Cura Italia”, ha introdotto diverse misure economiche e fiscali per le famiglie ed imprese colpite dall’Emergenza Coronavirus.
Il Titolo III regola tutte le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.
In particolare, all’articolo 54 dello stesso, viene previsto che l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà (il cd fondo Gasparrini) è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che: “autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”.
Sospensione delle rate dei finanziamenti
l’art. 56 dello stesso decreto prevede, invece, che al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, le Imprese possono avvalersi, dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e altri intermediari finanziari, della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 fino al 30 settembre 2020.
Potrebbe anche interessarti: