Anche i professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, ecc.) iscritti alle rispettive casse di previdenza obbligatoria possono presentare domanda per ottenere il bonus 600 euro istituito dal decreto “Cura Italia” al fine di dare un sostegno economico ai cittadini e famiglie italiane a fronte dell’emergenza sanitaria ed economica che ha colpito il nostro Paese dopo il diffondersi del virus Covid-19. Inizialmente il menzionato decreto non contemplava anche questa categoria di lavoratori (era previsto solo per iscritti alle gestioni INPS ed iscritti AGO), ma dopo pressioni da parte delle associazioni di categoria si è riusciti ad ottenere l’estensione.
Requisiti
Sono certamente richiesti requisiti reddituali per averne diritto mentre non sembra essere richiesta la regolarità contributiva. Quindi, anche se non si è in regola con i versamenti obbligatori alla cassa previdenziale, non si perderebbe il diritto al bonus. Detto ciò possono presentare domanda i coloro che:
- abbiano percepito nell’anno d’imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione breve e soggetti a cedolare secca, non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- oppure abbiano percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione breve e soggetti a cedolare secca, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo2020 ovvero abbiano ridotto o sospeso l’attività in questo stesso periodo. A tal proposito si ricorda che la riduzione o la sospensione si configurano nella comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito (determinato secondo il principio di cassa) del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Tali requisiti andranno autocertificati nella compilazione della domanda di accesso, in cui il richiedente dovrà altresì autocertificare di essere libero professionista e non essere titolare di pensione o altri trattamenti a sostegno del reddito (ne di averne fatto domanda); di non aver presentato altra domanda di richiesta per lo stesso bonus presso altro ente previdenziale.