L’Agenzia delle Dogane fa sapere tramite il proprio sito istituzionale della pubblicazione dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n.6 del 28 marzo 2020 con cui si stabilisce che la stessa Agenzia debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del Coronavirus. Si tratta di quei prodotti necessari a contrastare l’emergenza sanitaria, ossia mascherine, visiere, ventilatori per il trattamento dei pazienti ecc.
All’art.
Non c’è imposizione fiscale
In merito ai soggetti autorizzati allo svincolo doganale diretto, il successivo articolo 2 dell’ordinanza prevede anche un principio di esenzione dalle imposte. In dettaglio con esso è sancito che le dogane procedono a svincolare in modo diretto i DPI suddetti con esenzione dalle imposte doganali e dall’IVA esclusivamente nei confronti;
- delle regioni, delle province autonome, degli enti territoriali locali, delle pubbliche amministrazioni di cui agli all’art 1 commi 2 e 3 del D. lgs n. 165/2001;
- strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate ed inserite nella rete regionale dell’emergenza;
- soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali come previsti dal DPCM 22 marzo 2020 – pdf, modificato dal DPCM 25 marzo 2020 e meglio descritti ed individuati negli allegati ai predetti decreti.
La stessa Agenzia delle dogane, tramite le proprie articolazioni territoriali, effettua il controllo sui DPI al fine di individuare quelli che possono essere svincolati ai soggetti sopra elencati e provvede a darne comunicazione al commissario straordinario.