Il conferimento in una Srl (società di capitali) di terreni acquistati con le agevolazioni fiscali di “piccola proprietà contadina” (PPC) comporta la decadenza dalle agevolazioni stesse. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate in risposta ad istanza di interpello (Risposta n. 68/E del 2020), con cui il notaio istante sottoponeva all’Amministrazione finanziaria la questione di un contribuente che aveva acquistato dei terreni fruendo della predetta agevolazione e successivamente aveva conferito (prima che trascorressero i 5 anni previsti ex lege) tali beni in una SRL di nuova costituzione, in cui il contribuente medesimo risultava essere unico socio.
L’agevolazione e la decadenza
Le agevolazioni PPC sono quelle previste dall’art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ai sensi del quale al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1%.
Per dare risposta all’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate parte con il richiamare il concetto di “conferimento” e dal principio affermato nella Risoluzione 18 agosto 2009, n. 227/E secondo cui il conferimento rientra tra gli atti di alienazione che comportano la decadenza dalle agevolazioni previste per la PPC. Nella citata risoluzioni sono, tuttavia, richiamate anche le disposizioni legislative contenute agli articoli 9 e 11 del D. Lgs. n. 228 del 2001, ai sensi dei quali, rispettivamente:
- ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche;
- la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non può aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, e “non incorre nella decadenza dai benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti oltre il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Sulla base delle predette considerazioni, dunque, l’Amministrazione finanziaria aveva concluso che non si configura decadenza dalle agevolazioni in caso di conferimento di un fondo, effettuato nel quinquennio successivo all’acquisto agevolato, ad una società agricola in accomandita semplice, della quale il coltivatore diretto sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e un figlio.
Poiché, invece, nel caso di specie il conferimento avviene in una società a responsabilità limitata (quindi in una società non di persone) non può ritenersi applicabile la stessa suindicata conclusione, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni, laddove il conferimento del terreno avvenga prima che siano decorsi i 5 anni previsti dal legislatore.