Il decreto liquidità (Decreto-legge n. 23 del 2020), contenente “Misure per le imprese e in materia di settori strategici, salute, lavoro, termini amministrativi e processuali” ed emanato a fronte del persistere in Italia dell’epidemia Covid-19 per sostenere ulteriormente imprese e famiglie a fronte della conseguente crisi economica e di liquidità che ne è derivata, ha previsto il rilascio di una garanzia pubblica pari al 100%, su nuovi finanziamenti erogati da banche di durata massima di 6 anni (preammortamento minimo di 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo non superiore al 25% dei ricavi e comunque non superiore a 25.000 euro.
Il problema del fatturato di riferimento
Altro dubbio è a quale fatturato bisogna far riferimento ai fini del prestito ossia se a quello risultante al 31 dicembre 2019 o al 31 dicembre 2018, visto che ad oggi i bilanci riferiti allo scorso anno d’imposta non ancora sono stati approvati (il decreto Cura Italia ha prorogato a 180 giorni il termine di approvazione dalla chiusura dell’esercizio) e dato che nemmeno sono stati ancora presentati modelli reddituali (Modello Redditi/2020). Anche il Modello IVA/2020 non tutti lo hanno ancora presentato in virtù della disposizione contenuta all’art. 62 dello stesso decreto Cura Italia (il contribuente potrà inviare il modello entro il 30 giugno prossimo, invece che entro il 30 aprile quale termine ordinario di presentazione, senza vedersi applicare sanzione alcuna).
Ad ogni modo la norma è chiara su questo aspetto: il testo dell’art 13, comma 1, lett.