Il Consiglio di Gestione dell’OIC nella riunione del 4 maggio 2020, ha approvato la comunicazione in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla redazione del bilancio al 31 dicembre 2019, secondo le previsioni dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” alla luce dei riflessi che l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 sta avendo sull’operatività delle imprese. Nel dettaglio, in riferimento al c.d. test di impairment, è stato chiesto alla fondazione, in virtù delle proprie competenze contabili, se nella stima del valore d’uso di un’immobilizzazione, la società debba considerare gli effetti dell’emergenza nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri.
In primis nel rispondere, il Consiglio, ha evidenziato che ai sensi dell’OIC 29, nei bilanci al 31 dicembre 2019, il Covid-19 risulta essere un fatto successivo che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019 in quanto non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio. Come tale ne va data rilevanza nella nota integrativa poiché “rappresenta un avvenimento la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni” (paragrafo 61 OIC 29). Si fa presente che le medesime conclusioni che si vanno ora ad illustrare si ritengono valide anche per i soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese che ai sensi del paragrafo 30 dell’OIC 9, possono adottare un approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento.
Le conseguenze sul test di impairment
L’impairment è quel test che consente di verificare se un’attività abbia subito o meno una riduzione di valore. A prevederlo è il paragrafo 16 dell’OIC 9 dove si legge che “La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile”.
Tuttavia, conclude il Consiglio di gestione, poiché l’emergenza sanitaria Covid-19, come detto, costituisce un fatto successivo alla data di riferimento del bilancio (che è il 31 dicembre 2019), non deve essere recepita nei valori di bilancio, ne consegue che ciò non può comportare l’obbligo di predisposizione del test.
L’incidenza sui flussi finanziari futuri
Per dare risposta al secondo dubbio di cui in premessa, invece, la fondazione richiama quanto previsto dal paragrafo 25 dell’OIC 9 e dal paragrafo 59(b) dell’OIC 29, dove rispettivamente è detto che “I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti” e che ad esempio “non deve essere recepito nei valori di bilancio, la distruzione di un impianto che avviene dopo la data di riferimento del bilancio. Quindi un evento catastrofico avvenuto successivamente alla data di chiusura del bilancio non incide sulla valutazione del bene alla data di chiusura”.
Il combinato delle due affermazioni, porta a concludere che le condizioni correnti cui far riferimento sono quelle presenti alla data di riferimento del bilancio (ossia il 31 dicembre 2019).