Prestiti fino a 25.000 euro: chiarimenti sulla documentazione necessaria

L’Associazione bancaria italiana fornisce alle banche indicazioni precise sulla documentazione necessaria ai fini dell’accesso ai finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia statale
5 anni fa
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L’ABI (associazione bancaria italiana) ha redatto ed inviato alle banche una sorta di “Testo unificato semplificato” di tutte le regole, emanate a seguito del decreto-legge dell’8 aprile 2020 (decreto Liquidità) finalizzate a fornire prestiti di liquidità, con garanzia pubblica, alle imprese e ai professionisti colpiti dagli effetti del Covid-19. Lo si apprende nel comunicato stampa dell’associazione del 2 maggio scorso. Si ricorda, infatti, che tra le varie misure contenute nel menzionato decreto, vi sono quelle inerenti il prestito fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato.

Si tratta di nuovi prestiti, finalizzati a favorire la ripresa delle attività economiche colpite dall’emergenza, pari al 25% dei ricavi dell’impresa (risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta di garanzia o, per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione o anche autocertificati), garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le Pmi. Il finanziamento non può in ogni caso superare la soglia dei 25.000 euro ed il rimborso del capitale non inizierà prima dei 24 mesi dall’erogazione e la restituzione avverrà in 72 mesi (il tasso di interesse applicato dalla banca tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione). In merito alla definizione di PMI, occorre riferirsi alla Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2003, ai sensi della quale si intendono per tali le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All’interno della categoria delle PMI, è definita “piccola impresa” quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; la “microimpresa” è quella, invece, che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Alcuni dati statistici

In termini numerici, l’ABI con altro comunicato del 6 maggio ha reso noto che al 5 maggio risultano pervenute quasi 92 mila domande (circa 9 mila in più in un solo giorno) per 5.595 milioni di finanziamenti richiesti. Di questi, per le operazioni di anticipazione di liquidità fino a 25 mila Euro, le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato le 70mila (circa novemila in più in un solo giorno) con finanziamenti richiesti per circa un miliardo e mezzo di Euro. Ciò fa ritenere, secondo l’associazione, ormai superato il periodo di rodaggio nell’applicazione dei decreti Cura Italia e Liquidità, anche dopo l’autorizzazione successiva della Commissione Europea, e che le banche sono molto impegnate nel lavorare le richieste dei clienti.

La documentazione necessaria

Premesso che per i suddetti prestiti fino a 25.000 euro, il rilascio della garanzia è automatico e gratuito e che la banca può erogare il finanziamento dopo la verifica formale del possesso dei requisiti, anche senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo, nella Circolare del 2 maggio, l’ABI affronta la questione della documentazione necessaria da presentare all’istituto di credito ai fini del finanziamento. Espressamente nel documento di prassi citato si legge che ai fini dell’accesso al prestito “l’impresa o il professionista interessato  (o il professionista) deve compilare il modulo di domanda della garanzia predisposto dal Gestore del Fondo di garanzia e presentarlo a una banca (o altro intermediario finanziario). L’autocertificazione deve indicare una serie di requisiti, tra i quali quello di essere una PMI (salvo i lavoratori autonomi) e di aver subito danni a causa dell’emergenza Covid-19. Per quanto riguarda l’istruttoria ai fini della concessione della garanzia, la banca può utilizzare tutti i dati dichiarati dall’impresa nel modulo di domanda di garanzia, limitandosi ad accertare che il richiedente non abbia posizioni classificate come sofferenze e non sia segnalato per esposizioni deteriorate di altro tipo (UTP, scaduti e sconfinamenti) prima del 31 gennaio 2020. In quanto autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 non è infatti necessario verificare la veridicità di nessuna delle diverse dichiarazioni contenute nel modello. La banca quindi non è obbligata a richiedere documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa cliente, ferma restando la possibilità per la banca stessa, ai fini del completamento della sua istruttoria, di richiedere la documentazione ritenuta più opportuna”.

Come detto, una volta inserita correttamente la domanda di garanzia sul portale del Fondo, non deve attendere la banca non dovrà attendere la delibera di ammissione alla garanzia del Fondo per effettuare l’erogazione.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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