La prestazione di servizi professionali svolta dal de cuius e per la quale si è generato un credito, rientra nel campo di applicazione dell’IVA, anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita IVA. Tale ultima circostanza comporta l’impossibilità (da parte degli eredi) di porre in essere gli adempimenti relativi all’obbligo di fatturazione quando avviene il pagamento del corrispettivo da parte della curatela (momento questo in cui si verifica anche l’esigibilità dell’imposta). Pertanto, non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del de cuius, si ritiene che l’obbligo di fatturazione relativo alla predetta operazione da assoggettare ad iva dovrà essere assolto dal committente (nel caso di specie il curatore fallimentare).
Si tratta di redditi di lavoro autonomo per gli eredi
L’Amministrazione finanziaria, ricordando che ai sensi del comma 3 art.
Nella risoluzione del 2019 fu precisato poi che “in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella (…). Resta, peraltro, salva la possibilità anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius e di chiudere la partita IVA, salvo, in tale evenienza, computare nell’ultima dichiarazione annuale IVA “anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta (così l’articolo 35 comma 4 del decreto IVA), ossia anticipare l’esigibilità rispetto al momento dell’effettivo incasso”.
Sulla base delle predette considerazioni, dunque, l’Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione di cui in premessa, ossia che non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del defunto, è conseguenza logica che l’obbligo di fatturazione relativo all’operazione da assoggettare ad IVA dovrà essere assolto dal curatore fallimentare. Le Entrate precisano altresì che i compensi per le prestazioni effettuate dal de cuius e percepiti dagli eredi rappresentano per questi redditi di lavoro autonomo (articolo 7, comma 3 del TUIR) e saranno tassati secondo il principio di cassa con tassazione separata, salvo la facoltà per la tassazione ordinaria di cui all’articolo 16, comma 3 del TUIR.