Non è quella (anzi quelle visto che ci sono state diverse versioni) che serve per gli spostamenti ma anche per bonus e sussidi Inps contro il coronavirus servirà un’autocertificazione. E’ una delle novità emerse dalla bozza del decreto Rilancio, pronto ad essere esaminato dal CdM.
Bonus coronavirus: procedura semplificata con autocertificazione
Visti alcuni ritardi registrati nell’erogazione di bonus e sussidi, il governo ha studiato una procedura semplificata per l’erogazione: basterà un’autocertificazione. Vuol dire che ci si affiderà, anche in questo caso, al buon senso? Non proprio: per chi dichiara il falso per ottenere il bonus non spettante sono previste sanzioni fino al doppio dell’importo.
Spariscono quindi i documenti da allegare alla domanda come prova di reddito etc. Sarà sufficiente un’autocertificazione (una apposita, non l’ultima versione di quella che serve per giustificare gli spostamenti). Ciò vale sia per i richiedenti privati che per le imprese. Resta invece da capire se la semplificazione varrà per tutti i benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione o soltanto per quelli istituiti per far fronte all’emergenza coronavirus. Il dubbio riguarda l’interpretazione della lettera a dell’articolo 242 della bozza del DL Rilancio: in un primo momento elenca in maniera generica i benefici economici statali (“erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni”), in un secondo passaggio specifica però “in relazione all’emergenza COVID-19”. Si attende la pubblicazione del decreto per chiarimenti in questo senso.
Ecco che cosa prevede nello specifico l’articolo 242, punto 1 lettera a) della bozza del Decreto Rilancio:
“Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022: a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore; conseguentemente, da parte delle pubbliche amministrazioni, sono incrementati, a cura del responsabile del procedimento, i controlli a campione di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il responsabile del procedimento si avvale delle banche dati dell’amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di acquisire i documenti necessari, ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ferma restando l’applicazione degli articoli 73, 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le dichiarazioni sostitutive, rese in deroga agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accertate come mendaci a seguito di controllo successivo, la sanzione penale che è prevista ordinariamente ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia è aumentata da un terzo alla metà. L’accertamento del carattere mendace della dichiarazione, con sentenza passata in giudicato, comporta altresì la perdita del beneficio e l’obbligo di restituzione delle somme già ricevute in accoglimento dell’istanza, maggiorate del cinquanta per cento;”
Autocertificazione falsa: restituzione bonus e sanzioni
In primo luogo scatta l’obbligo di restituzione all’Amministrazione erogante delle “ le somme già ricevute in accoglimento dell’istanza, maggiorate del cinquanta per cento” (così riporta la lettera a dell’articolo 242).