Bonus Coronavirus con procedura semplificata, serve un’autocertificazione per la domanda (non vale quella per gli spostamenti)

Bonus e sussidi: l'erogazione semplificata tramite autocertificazione. Basterà questa senza allegare documenti ma sono previste sanzioni per chi dichiara il falso
5 anni fa
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Non è quella (anzi quelle visto che ci sono state diverse versioni) che serve per gli spostamenti ma anche per bonus e sussidi Inps contro il coronavirus servirà un’autocertificazione. E’ una delle novità emerse dalla bozza del decreto Rilancio, pronto ad essere esaminato dal CdM.

Bonus coronavirus: procedura semplificata con autocertificazione

Visti alcuni ritardi registrati nell’erogazione di bonus e sussidi, il governo ha studiato una procedura semplificata per l’erogazione: basterà un’autocertificazione. Vuol dire che ci si affiderà, anche in questo caso, al buon senso? Non proprio: per chi dichiara il falso per ottenere il bonus non spettante sono previste sanzioni fino al doppio dell’importo.

Spariscono quindi i documenti da allegare alla domanda come prova di reddito etc. Sarà sufficiente un’autocertificazione (una apposita, non l’ultima versione di quella che serve per giustificare gli spostamenti). Ciò vale sia per i richiedenti privati che per le imprese. Resta invece da capire se la semplificazione varrà per tutti i benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione o soltanto per quelli istituiti per far fronte all’emergenza coronavirus. Il dubbio riguarda l’interpretazione della lettera a dell’articolo 242 della bozza del DL Rilancio: in un primo momento elenca in maniera generica i benefici economici statali  (“erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni”), in un secondo passaggio specifica però “in relazione all’emergenza COVID-19”. Si attende la pubblicazione del decreto per chiarimenti in questo senso.

Ecco che cosa prevede nello specifico l’articolo 242, punto 1 lettera a) della bozza del Decreto Rilancio:

Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022: a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore; conseguentemente, da parte delle pubbliche amministrazioni, sono incrementati, a cura del responsabile del procedimento, i controlli a campione di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il responsabile del procedimento si avvale delle banche dati dell’amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di acquisire i documenti necessari, ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ferma restando l’applicazione degli articoli 73, 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le dichiarazioni sostitutive, rese in deroga agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accertate come mendaci a seguito di controllo successivo, la sanzione penale che è prevista ordinariamente ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia è aumentata da un terzo alla metà. L’accertamento del carattere mendace della dichiarazione, con sentenza passata in giudicato, comporta altresì la perdita del beneficio e l’obbligo di restituzione delle somme già ricevute in accoglimento dell’istanza, maggiorate del cinquanta per cento;

Autocertificazione falsa: restituzione bonus e sanzioni

Come sopra accennato la semplificazione nella domanda è compensata da un pugno duro contro le dichiarazioni mendaci.
Nei casi più gravi le conseguenze saranno anche penali.

In primo luogo scatta l’obbligo di restituzione all’Amministrazione erogante delle “ le somme già ricevute in accoglimento dell’istanza, maggiorate del cinquanta per cento” (così riporta la lettera a dell’articolo 242).

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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