Al fine di promuovere e sostenere il lavoro nel settore agricolo, il legislatore nel decreto Rilancio, inserisce una norma di deroga al principio secondo cui il percettore della NASPI o DIS-COLL non ne subirà la perdita o l’interruzione nel caso in cui stipuli un contratto di lavoro. La disposizione normativa espressamente, infatti, prevede che “In relazione all’emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020”.
La predetta previsione normativa si affianca all’altra, sempre contenuta nel decreto Rilancio, con cui si stabilisce, per la generalità dei percettori di NASPI e DIS-COLL (inclusi, dunque, anche quelli del settore agricolo), la proroga della fruizione delle predette indennità per ulteriori due mesi, laddove il termine di godimento finisca nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Il prolungamento del beneficio sarà per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originari. Il tutto, però, è sottoposto alla condizione che il percettore non sia beneficiario di altre indennità da Covid-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia) o nello stesso decreto Rilancio.
Prorogata anche la sospensione della condizionalità
Il decreto Rilancio, si ricorda, è intervenuto anche estendendo, da due a quattro mesi, la sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni (tra cui reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL, ecc.) , intervenendo a modificare direttamente il comma 1 dell’art. 40 del decreto Cura Italia.
Quindi, ad esempio, riguardo il reddito di cittadinanza ci si riferisce all’obbligo di partecipare a corsi di formazione e di orientamento, di sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, nonché quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza. Per la NASPI e DIS-COLL, invece, ci si riferisce alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
Rientrano nel campo di applicazione della suddetta sospensione, ad esempio, anche gli obblighi connessi al godimento di trattamenti di integrazione salariale, tra cui quello di presentarsi alle convocazioni stabilite dai centri per l’impiego e di procedere, sempre attraverso questi ultimi, alla ricerca attiva di lavoro per il beneficiario di assegno di ricollocazione. Applicazione della sospensione altresì ai termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione alle iniziative di orientamento contemplate nel Patto di servizio personalizzato stipulato con i centri per l’impiego medesimi allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione del soggetto, al mantenimento del quale è subordinata la fruizione di determinati benefici.