Spostamenti tra Regioni: aggiornato il modello di autocertificazione

Il Ministero dell’Interno fa anche sapere che il modello è in possesso anche degli operatori di polizia e che può compilarsi, quindi, anche sul posto di controllo
5 anni fa
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È disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, il modello di autocertificazione aggiornato per gli spostamenti dopo l’avvio, il 18 maggio, della nuova fase prevista dal Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020 che ha dato libertà agli spostamenti tra comuni lasciando, invece, ancora limitata a specifiche esigenze quello tra le regioni. Nel dettaglio, a partire da lunedì 18 maggio 2020 non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti all’interno del territorio regionale, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica in atto.

Fino al 2 giugno 2020 restano, invece, vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Stessa cosa dicasi per gli spostamenti da e per l’estero (che saranno consentiti senza limitazioni solo dal 3 giugno).

Il modello può essere compilato anche al controllo

Dal 18 maggio, dunque, per spostarsi da un comune all’altro non ci sarà più necessità dell’autocertificazione, la quale, invece, si renderà necessaria per spostarsi da una regione all’altra. Con il modello aggiornato presente sul sito del Ministero, pertanto, il cittadino continuerà ad autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covode-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie). Come prima indicherà il luogo da dove è iniziato lo spostamento (riportare l’indirizzo da cui è iniziato) e la destinazione.

Dichiarerà altresì:

  • di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data dello spostamento concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;
  • di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con ulteriori vari provvedimenti (ad esempio quelli del Presidente delle Regione di partenza e di arrivo) e di rientrare in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti (specificare quale);
  • di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19;
  • che lo spostamento è determinato da uno o più dei seguenti motivi ossia comprovate esigenze lavorative; assoluta urgenza; situazione di necessità; motivi di salute (barrare quale).

Il ministero fa, comunque, sapere che può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali e che l’autodichiarazione è in possesso anche degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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