Qual è la responsabilità in capo al cessionario, in caso di acquisizione di crediti d’imposta ceduti da terzi? Questi ne rispondo in solido con il cedente?
Sono domande che spesso stanno pervenendo in redazione a fronte della misura contenuta all’art. 122 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), con cui il legislatore permette la cessione dei crediti d’imposta (anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari) istituiti per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel dettaglio, la possibilità di cessione (che può essere anche parziale) si riferisce ai seguenti crediti:
- credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia);
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del decreto Rilancio;
- credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto Rilancio.
La responsabilità del cessionario nell’utilizzo del credito
Anche se per conosce le modalità attuative della misura in esame l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare il provvedimento attuativo (che definirà anche le modalità di esercizio dell’opzione di cessione), la norma intanto dispone che il cessionario (ossia il soggetto che acquisisce il credito) potrà utilizzarlo con le stesse modalità previste per il cedente.
Occorre però sottolineare uno dei maggiori aspetti critici della disposizione in commento che ne potrebbe limitare notevolmente il campo di applicazione. La norma stabilisce che la cessione è consentita fino al 31 dicembre 2021 ma prevede anche che la quota di credito non utilizzata dal cessionario nell’anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso.
In merito alla responsabilità in capo al cessionario dell’esistenza del credito ricevuto, è stabilità per questi, invece, una responsabilità “non solidale” con il cedente. Infatti, la norma prevede che, fermo restando i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari, il soggetto cessionario risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Non è, quindi, responsabile ad esempio della non spettanza a monte del credito in capo al cedente.