Gentilissima Alessandra, ho letto l’articolo “Isopensione e scivolo pensione: come si contano i dipendenti?“, mi chiedevo se potrei usufruire di uno scivolo di accompagnamento alla pensione di vecchiaia o anticipata fino ad un massimo di cinque anni. Sono nata il 30/01/1062 e ho iniziato a lavorare in Trenitalia il 12/12/1984.
Grazie della cortese attenzione
La lettrice fa riferimento all’isopensione, di cui ci siamo occupati più volte. Per quanto riguarda invece nello specifico le Ferrovie dello Stato, il riferimento è al
Fondo Inps Ferrovie dello Stato.
La persona che ci scrive ha
58 anni e 36 anni di contributi: può andare in pensione anticipata?
Per quanto riguarda la pensione di vecchia dei dipendenti FS, si legge nel sito Inps,
Dal 1° gennaio 2012, i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in relazione all’attività svolta (58, 60 o 62 anni per il personale viaggiante o di macchina, 65 o 66 per il restante personale) sono sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne, con graduale elevazione fino a 66 anni. Tali requisiti devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti dal 2013 per la generalità dei lavoratori.
L’anzianità contributiva minima necessaria, in presenza del requisito anagrafico, è pari a 20 anni.
La pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per la pensione anticipata servirebbero 41 anni e sei mesi, trattandosi di una donna, da adeguare alle aspettative di vita.
Regime delle prestazioni straordinarie FS
L’accordo sindacale del 28 luglio 2016 ha integrato il regime delle prestazioni straordinarie (ovvero quelle che garantiscono un sostegno al reddito tra la cessazione del rapporto di lavoro ed il raggiungimento della pensione fino ad un massimo di cinque anni). In una prima battuta il DM 86984/2015 riconosceva l’assegno straordinario esclusivamente al personale dipendente delle Società del Gruppo FS (fatta eccezione per i dirigenti) coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e a cui non mancassero più di 5 anni dal perfezionamento dei requisiti.
Il DM 99296/2017 ha aggiunto il cd.
assegno straordinario solidaristico che può rappresentare una ulteriore ipotesi di riconoscimento dell’assegno straordinario funzionale a
favorire il ricambio generazionale nelle aziende. Il meccanismo, in buona sostanza, servirà ad incentivare l’assunzione di giovani dipendenti e a sostituire la forza lavoro prossima al raggiungimento dei requisiti per la pensione e coinvolta in piani di esubero del personale. L’erogazione dell’assegno è subordinata alla sottoscrizione di
uno specifico accordo sindacale che definisca i criteri attuati per la gestione del ricambio generazionale. E’ inoltre richiesta la presentazione, da parte dell’azienda esodante, di una apposita dichiarazione di responsabilità che comprovi il rispetto delle modalità, dei criteri e delle procedure per il ricambio generazionale voluti dalle parti. L’assegno straordinario solidaristico, così come del resto quello ordinario, ha una durata di 60 mesi.