I collaboratori sportivi di enti, federazioni, società ed associazioni, che non avessero presentato domanda per il mese di marzo, dall’8 giugno prossimo potranno fare richiesta per i bonus di aprile e maggio (come previsto dal decreto Rilancio) visto che si aprirà una nuova finestra sul sito di Sport e Salute. Per chi, invece, ha presentato domanda per il bonus di marzo, quello di aprile e maggio sarà dato in automatico. Lo ha dichiarato qualche giorno fa il Ministro dello Sport Spadafora.
Nella sezione dedicata del sito istituzionale www.sportesalute.eu, è fatto, in ogni caso, sapere che le indicazioni che ivi si trovano sono riferite alla data del 6 aprile 2020 e valide esclusivamente per la presentazione delle domande relative al decreto Cura Italia (decreto-legge del 18 marzo 2020, n.18). Non è ad oggi, invece, ancora possibile presentare le domande relative alle indennità previste dal decreto Rilancio (decreto-legge del 19 maggio 2020 n.34). Quando sarà possibile farlo, ne sarà data ampia comunicazione nell’homepage di questo sito ed in tutti i canali di comunicazione di Sport e Salute.
Requisiti
Per completezza informativa risulta utile ricorda che, secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia per il bonus di marzo, per ottenere il contributo è necessario avere avuto un rapporto di collaborazione ex art. 67 comma 1 Lett. m) del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (redditi diversi) con organismi sportivi iscritti al Registro C.O.N.I. (associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche) o da esso riconosciuti (Federazioni sportive, discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, benemerite). Inoltre, il rapporto di collaborazione deve essere già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendente alla data del 17 marzo 2020 (ossia data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Cura Italia). Il beneficio non è cumulabile con le altre indennità previste dallo stesso Cura Italia (ed ora anche con quelle previste dal decreto Rilancio) ed inoltre è incompatibile con la percezione di reddito di lavoro autonomi, di lavoro dipendente e assimilato, oltre che con reddito di cittadinanza.