Bonus collaboratori sportivi: dall’8 giugno parte la domanda per aprile e maggio

Per chi avesse presentato domanda per il bonus di marzo, dovrebbero, essere assegnati in automatico anche quelli per aprile e maggio previsti dal decreto Rilancio
4 anni fa
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I collaboratori sportivi di enti, federazioni, società ed associazioni, che non avessero presentato domanda per il mese di marzo, dall’8 giugno prossimo potranno fare richiesta per i bonus di aprile e maggio (come previsto dal decreto Rilancio) visto che si aprirà una nuova finestra sul sito di Sport e Salute. Per chi, invece, ha presentato domanda per il bonus di marzo, quello di aprile e maggio sarà dato in automatico. Lo ha dichiarato qualche giorno fa il Ministro dello Sport Spadafora.

Inoltre entro la fine di questa settimana “dovrebbero” essere pagati i bonifici mancanti riguardanti il bonus di marzo.

Nella sezione dedicata del sito istituzionale www.sportesalute.eu, è fatto, in ogni caso, sapere che le indicazioni che ivi si trovano sono riferite alla data del 6 aprile 2020 e valide esclusivamente per la presentazione delle domande relative al decreto Cura Italia (decreto-legge del 18 marzo 2020, n.18). Non è ad oggi, invece, ancora possibile presentare le domande relative alle indennità previste dal decreto Rilancio (decreto-legge del 19 maggio 2020 n.34). Quando sarà possibile farlo, ne sarà data ampia comunicazione nell’homepage di questo sito ed in tutti i canali di comunicazione di Sport e Salute.

Requisiti

Per completezza informativa risulta utile ricorda che, secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia per il bonus di marzo, per ottenere il contributo è necessario avere avuto un rapporto di collaborazione ex art. 67 comma 1 Lett. m) del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (redditi diversi) con organismi sportivi iscritti al Registro C.O.N.I. (associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche) o da esso riconosciuti  (Federazioni sportive, discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, benemerite). Inoltre, il rapporto di collaborazione deve essere già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendente alla data del 17 marzo 2020 (ossia data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Cura Italia). Il beneficio non è cumulabile con le altre indennità previste dallo stesso Cura Italia (ed ora anche con quelle previste dal decreto Rilancio) ed inoltre è incompatibile con la percezione di reddito di lavoro autonomi, di lavoro dipendente e assimilato, oltre che con reddito di cittadinanza.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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