Per la regolarizzazione di colf e badanti vale anche il reddito familiare. Lo precisa l’Inps in una recente circolare con la quale vengono innalzati i limiti reddituali a sostegno dell’istanza.
Come noto, la campagna di regolarizzazione del personale domestico comunitario ed extracomunitario terminerà il 15 luglio 2020 e uno dei requisiti essenziali da dichiarare da parte del datore di lavoro è il reddito annuo di 20 o 27 mila euro a seconda che si tratti di un solo soggetto o più soggetti.
I limiti di reddito per regolarizzare colf e badanti
Ai fini del raggiungimento della soglia di reddito di 20 o 27 mila euro necessaria per la regolarizzazione di colf e badanti – chiarisce l’Inps nella circolare numero 2327 del 4 giugno 2020 – possono essere presi in considerazione anche i redditi del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, anche non conviventi con il datore di lavoro.
Come fare domanda di regolarizzazione
Le domande per la regolarizzazione in Italia dei lavoratori domestici italiani o comunitari dovrà essere presentata online tramite il sito Inps entro il 15 luglio 2020. La richiesta può essere fatta dal datore di lavoro che in questo modo si autodenuncia stipulando un regolare contratto di lavoro subordinato o, in alternativa, perché intende dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso.
Il versamento dei contributi
Il datore di lavoro dovrà quindi versare una sanzione una tantum pari a 500 euro e pagare un forfait per i contributi pregressi (ancora da definire) nel caso voglia regolarizzare una posizione finora in nero. Il lavoratore otterrà quindi un regolare contratto di lavoro e relativo permesso di soggiorno, se necessario. Il versamento – spiega l’Inps – dovrà essere effettuato a mezzo F24 contestualmente alla presentazione di richiesta di regolarizzazione e non oltre i termini di scadenza previsti, salvo decadenza dell’istanza. Il versamento dei contributi e delle tasse in misura forfettaria potrà avvenire successivamente ed entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto che ne attesterà l’importo. Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, ha istituito il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”. I datori di lavoro interessati dovranno attenersi, per la compilazione del modello F24, alle istruzioni di seguito riportate: nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro; nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;
– nel campo “codice”, il codice tributo “REDT”;
– nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
– nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro.