Il Ministero dell’economia e delle finanze, con la Circolare n. 15 del 10 giugno 2020, ha annunciato la rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
Quanto anzidetto è fatto in applicazione della previsione normativa contenuta all’art.2 del decreto-legge n.69 del 1988 (convertito in Legge n.153 del 1988) dove al comma 12 il legislatore dispone la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
Il contenuto della circolare
Di seguito si riporta il contenuto testuale della circolare in esame: “La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2020, è risultata pari allo 0,5 per cento.
In relazione alla suindicata rivalutazione si fa presente che l’INPS, ai sensi dell’art.1, comma 11, della legge 27.12.2006, n.296, con circolare n. 60 del 21 maggio 2020, ha diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2019, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.
La presente circolare, unitamente alla modulistica per la richiesta dell’assegno e alle citate tabelle contenenti i livelli di reddito, è resa disponibile e consultabile sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/assegno_per_il_nucleo_familiare/index.html”.
Allegati alla circolare ci sono anche il Modello di domanda 2020 e le Tabelle INPS.