Contributo a Fondo Perduto: come deve essere contabilizzato? Concorre alla formazione del Reddito? Le risposte dell’Ade

Con la circolare n. 15 / E dell’Agenzia delle Entrate, viene chiarita quale sia la natura contabile e fiscale del Contributo a Fondo Perduto.
5 anni fa
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Foto © Pixabay

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha da poco pubblicato la circolare n. 15 / E, con la quale chiarisce alcuni aspetti relativi al contributo a fondo perduto. Fra gli altri, viene chiarita la natura contabile e fiscale del contributo a fondo perduto.

 

Contributo a fondo perduto, come va contabilizzato?

Sul piano contabile, chiarisce la circolare sopra citata, il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in “conto esercizio” in quanto esso è “erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID – 19”.

In applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo dovrà essere rilevato nel conto economico, esattamente alla voce A5.

 

Trattamento fiscale del Contributo

Ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) il contributo “non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta”.

In altri termini, il contributo:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette;
  • non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul valore aggiunto (IRAP);
  • non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;
  • non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR.

“Ne consegue, pertanto, che tale contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’articolo 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

 

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