Naspi, Dis-Coll e reddito di cittadinanza, ancora sospesi gli obblighi di condizionalità

Sospesi gli obblighi di condizionalità connessi all’erogazione di Naspi, Dis-Coll e Cig fino al 16 luglio. Il pagamento delle indennità non saranno interrotte.
4 anni fa
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redito di cittadinanza

Sospesi fino al 16 luglio 2020 le misure di condizionalità legate al godimento della Naspi e Dis-Coll. E’ quanto previsto dal Decreto legge “Rilancio” nell’ambito delle misure adottate per contrastare la diffusione del coronavirus.

Al fine di impedire gli spostamenti delle persone limitandoli ai casi strettamente necessari, il governo ha sospeso e rinviato fino al 16 luglio 2020 le misure di condizionalità legate agli strumenti a sostegno del reddito emessi dall’Inps. Si tratta in particolare di quelle operazioni che i centri per l’Impiego adottano per la frequenza di corsi di formazione e di orientamento, il sostenimento di colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate alla ricerca di occupazione.

Sospesi gli obblighi di condizionalità fino al 16 luglio

Il D.L. numero 34 del 2020, estendendo di 4 mesi la sospensione degli obblighi di condizionalità, precisa che tale sospensione non comporta l’interruzione dell’erogazione delle indennità economiche emesse dall’Inps. Fra queste misure, rientra in particolare la fruizione del reddito di cittadinanza che implica l’obbligo di partecipare a corsi di formazione e orientamento, nonché quello di accettare offerte di lavoro congrue, definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi al crescere della durata del godimento del Reddito di cittadinanza ed in relazione al numero di offerte rifiutate). La sospensione interessa anche le misure dicondizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori dellaNaspi, della Dis-Coll e della Cig come, ad esempio, la partecipazione a  iniziative di ricerca lavoro, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

Collocamento disabili

Il periodo di sospensione interessa anche il collocamento obbligatorio degli invalidi civili (legge numero 68 del 1990 categorie protette) e le relative procedure di assunzione, così come le procedure di avviamento a selezione effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilità. Tali operazioni sono finalizzate all’assunzione dei lavoratori inserite nelle liste speciali di disoccupazione da inquadrare nei livelli retributivi funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e da quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le aziende sanitarie locali.

Convocazioni dei Cpi

Anche le procedure atte a confermare lo stato di disoccupazione ad opera dei Centri per l’Impiego sono sospese fino al 16 luglio 2020. Si tratta in particolare di tutti quegli adempimenti che prevedono la partecipazione alle iniziative di orientamento contemplate nel patto di servizio personalizzato stipulato dai disoccupati con i funzionari dei Centri per l’impiego. Queste procedure restano sospese e l’erogazione delle relative indennità economiche da parte dell’Inps proseguiranno regolarmente senza interruzione. In particolare, i Centri per l’Impiego non effettueranno verifiche sugli adempimenti sottoscritti dal lavoratore e non comunicheranno all’Inps gli aggiornamenti relativi e connessi con l’erogazione delle relative indennità economiche.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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