Il sistema di tassazione agevolata reintrodotto dai commi da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 10% per i premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato, si applica sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.
Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Inoltre, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è – anche per circostanze eccezionali – effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, è da ritenersi che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.
Sono le testuali conclusioni cui l’Agenzia delle Entrate è giunta, ritornando sull’argomento, nella Risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020.
In caso di accordo integrativo
Nel citato documento di prassi, l’Amministrazione innanzitutto evidenzia che la normativa richiamata non riserva il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività”, come definita nel D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato “di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti”.
Dunque, in base, alla vigente normativa non possono godere dell’applicazione del regime di favore le singole voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro, essendo l’agevolazione in esame da riconoscersi ai soli premi di risultato.
Osserva ancora l’Agenzia delle Entrate che, “laddove un nuovo contratto adegui l’accordo originario alle disposizioni in esame, senza nulla disciplinare in merito all’ammontare del premio che, conseguentemente, rimarrebbe fissato in quello stabilito dal contratto originario non conforme ai requisiti richiesti, l’agevolazione de qua può trovare applicazione solo sulla parte di premio riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo. Solo, infatti, in tale ipotesi si renderebbe necessaria ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva la riparametrazione dell’ammontare del premio agevolabile”.