Sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3. Sono contenuti nella Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020.
A tal proposito quest’ultimo documento di prassi ricorda che il legislatore ha previsto il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021.
Il beneficio è riconoscono in via automatica direttamente da parte del datore di lavoro ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Come recupera il datore di lavoro
Il datore di lavoro a sua volta recupera, le somme anticipate, sotto la forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione. A tale fine, pertanto, l’Agenzia delle Entrate, ha istituito i codici tributo da dover utilizzare nel Modello F24 (ordinario) o nel Modello F24 EP (Enti pubblici).
Nel dettaglio se trattasi di Modello F4 ordinario, il codice da utilizzare è “1701”, il quale andrà esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Andranno poi compilati i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” dove riportare, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM (esempio 08)” e “AAAA” (es. 2020).
Laddove, invece, trattasi di Modello F24 EP, il codice tributo istituito è “170E”.
Il documento di prassi, infine, ricorda altresì che il modello di pagamento contenente la compensazione andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e che ai fini dell’utilizzo del credito non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito stesso emerga.