Trattamento integrativo anticipato al dipendente: ecco i codici tributo per il recupero del datore di lavoro

Il sostituto d’imposta può recuperare come credito d’imposta da utilizzare in compensazione il trattamento integrativo anticipato ai dipendenti e previsto con il decreto – legge n. 3 del 2020
4 anni fa
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Sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3. Sono contenuti nella Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020.

A tal proposito quest’ultimo documento di prassi ricorda che il legislatore ha previsto il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021.

Per averne diritto, tuttavia, è necessario che siano rispettate le condizioni di cui al menzionato art. 1 del decreto-legge n. 3 del 2020 e dell’art. 128 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020).

Il beneficio è riconoscono in via automatica direttamente da parte del datore di lavoro ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Come recupera il datore di lavoro

Il datore di lavoro a sua volta recupera, le somme anticipate, sotto la forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione. A tale fine, pertanto, l’Agenzia delle Entrate, ha istituito i codici tributo da dover utilizzare nel Modello F24 (ordinario) o nel Modello F24 EP (Enti pubblici).

Nel dettaglio se trattasi di Modello F4 ordinario, il codice da utilizzare è “1701”, il quale andrà esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Andranno poi compilati i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” dove riportare, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM (esempio 08)” e “AAAA” (es. 2020).

Laddove, invece, trattasi di Modello F24 EP, il codice tributo istituito è “170E”.

Questi, andrà esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Il documento di prassi, infine, ricorda altresì che il modello di pagamento contenente la compensazione andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e che ai fini dell’utilizzo del credito non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito stesso emerga.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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