Contributo a fondo perduto: sono compatibili attività d’impresa e cessione diritti d’autore?

In caso di esercizio della doppia attività di cui una delle due escluse dal contributo al fondo perduto di cui al decreto Rilancio, non è precluso il diritto al beneficio
4 anni fa
2 minuti di lettura

Gentile Redazione

Sono un contribuente titolare di reddito d’impresa (ho una ditta individuale dal 2018) e contestualmente svolgo anche attività di giornalista pubblicista scrivendo per qualche rivista di settore diverso da quello della mia impresa. Per questi compensi applico la formula della cessione diritti d’autore con codice fiscale (ritenuta d’acconto sul 75% dei compensi). Vorrei presentare domanda per il contributo a fondo perduto di cui al decreto Rilancio per la mia impresa. Volevo, quindi, capire se nel mio caso è possibile oppure c’è incompatibilità con l’attività della cessione dei diritti d’autore?

Gentile lettore

Il suo è un caso interessante, cui proviamo a dare risposta in questa sede.

Il contributo a fondo perduto cui lei fa riferimento è quello istituito con l’art. 25 del decreto Rilancio, in cui il legislatore individua anche espressamente una serie di soggetti esclusi dal beneficio.

Nel dettaglio non possono accedere al beneficio (come già avuto modo di illustrare in altri nostri precedenti lavori):

  • organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni;
  • intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione non finanziaria ed assimilati;
  • enti e delle persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d’impresa o agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, lettere i) e l);
  • coloro che hanno l’esclusivo status di lavoratori dipendenti;
  • esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”);
  • liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro.

In caso di esercizio di doppia attività

Per rispondere al quesito dobbiamo far riferimento all’ipotesi di esclusione dei liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata.

Il giornalista pubblicista in questione esercita la sua attività con la formula della cessione diritti d’autore senza il tramite della partita IVA ma con il codice fiscale (emette probabilmente la nota di cessione dei diritti d’autore). Occorre però considerare che questi, secondo l’attuale normativa, è anche obbligato all’iscrizione alla gestione separata INPGI. Dunque, quest’ultima considerazione porterebbe a ritenere che il lettore non potrebbe accedere al fondo perduto.

Tuttavia, tale interpretazione, nel caso in questione è smentita dal chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 2020, in cui è stato detto che nel caso in cui un soggetto esercita attività d’impresa (o sia titolare di reddito agrario) e contestualmente rientri in una delle categorie di esclusione prevista al comma 2 dell’articolo 25 del decreto Rilancio, lo stesso può comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 in relazione alle attività ammesse al contributo stesso (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti).

Dunque, lei può presentare domanda se rispettati tutti i requisiti richiesti.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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