Il versamento dei contributi Inps per i soci amministratori di società immobiliari non sempre è dovuto. Da qualche anno è stato chiarito chi deve versare e chi può non farlo. Spighiamo tutto rispondendo al quesito di un lettore.
“Io Stefano sono già in pensione con quota 100 da maggio 2020 e sono socio in una società immobiliare srl che ha in essere immobili e leasing con scadenza tra qualche anno. Ho un socio di nome Giovanni che è anche amministratore unico. Giovanni, dopo avere ceduto nel 2020 la sua attività principale, si ritrova a pagare, in quanto amministratore della società immobiliare, il contributo minimo annuale all’Inps.
Le domande a cui si richiede risposta sono le seguenti:
1) considerato che Giovanni non ha più società che producono utili, ma è socio e amministratore unico da oltre 20 anni senza compenso alcuno in questa società immobiliare tenuta in vita esclusivamente per le sue proprietà e per pagare leasing fino alla loro scadenza nel 2023, può decidere di non versare alcun contributo ai fini Inps?
2) Se Giovanni decidesse di dare le dimissioni da amministratore, posso subentrare io, Stefano, come amministratore? Sempre senza compensi o retribuzioni, versando i contributi previsti se obbligatori che penso non andrebbero ad aumentare la mia già attiva pensione. Oppure questi contributi concorrerebbero a diminuire o aumentare con il tempo la mia esigua pensione di quota 100 o peggio ancora non è consentita tale operazione con quota 100? Penso che sia un caso da studiare , attendiamo un Vostro suggerimento e attendo consiglio visto che si parla di pensione con quota 100 che in questi momenti grigi e neri nessuno vorrebbe perderla , né tantomeno versare quote annuali Inps che non servirebbero a nulla”.
Contributi Inps per l’amministratore di società immobiliari
Il presupposto per cui si versano i contributi deriva dal fatto che un soggetto è iscritto in una gestione previdenziale Inps.
Se il socio amministratore non guadagna non versa contributi
La Corte di Cassazione, in proposito, ha però chiarito che le società di persone che svolgono attività volta alla locazione di immobili di proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolgono un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia attività di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (ordinanza n. 18149 del 2017). L’Inps recependo le indicazioni della giurisprudenza, ha emanato il 7 giugno 2017 il messaggio numero 2345 con il quale chiarisce che i contributi non sono dovuti se il socio amministratore non percepisce utili e non partecipa in modo prevalente e abituale all’attività della società. Deve essere anche soddisfatto il requisito che la società non svolga effettiva attività commerciale, ma solo di locazione.
Compatibilità con pensione quota 100
Detto questo, se Stefano, titolare di pensione con quota 100 volesse subentrare a Giovanni, nulla cambierebbe ai fini dei versamenti contributi.