Bonus vacanza anche sulla fattura cartacea

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al bonus vacanze di cui al decreto Rilancio, ha chiarito che lo sconto da parte della struttura ricettiva può essere applicato anche in caso di emissione di fattura cartacea, come nel caso del regime forfetario
4 anni fa
1 minuto di lettura

Senza soffermarci sulle caratteristiche e modalità di richiesta/funzionamento del bonus vacanze, di cui ormai se ne è ampiamente a conoscenza, vogliamo, invece, analizzarne i requisiti richiesti per goderne. Al paragrafo 4 della Circolare n. 18/E del 3 luglio 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessati chiarimenti sul beneficio, espressamente si legge che l’agevolazione consiste in un “credito” fruibile, sotto forma di sconto, in misura pari all’80% dell’importo massimo spettante, per il pagamento del soggiorno (fatto presso strutture ricettive ubicate in Italia) e per la restante quota del 20% sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 (Modello 730/2021 o Modello Redditi PF/2021).

Il bonus è riconosciuto (per soggiorni fatti nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020) alle seguenti condizioni:

  • l’importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da “fattura elettronica o documento commerciale” e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

E se la struttura ricettiva è un forfetario?

Potrebbe accadere che la struttura ricettiva presso cui si effettua il soggiorno operi in un regime fiscale che prevede l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico. Si pensi a chi agisce, ad esempio, in regime forfetario o di vantaggio.

Al riguardo, nel documento di prassi dello scorso 3 luglio, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale.

Ne consegue che anche i forfetari possono applicare il bonus in esame.

Si ricorda, infine, che tra la tipologia delle strutture che possono applicare lo sconto vi rientrano anche agriturismi e bed & breakfast.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

bonus Maroni
Articolo precedente

Contributi Inps per i soci delle immobiliari, non sempre bisogna pagare

acquistare casa risparmiando
Articolo seguente

Ricevere denaro su un conto cointestato: cosa può accadere