In data 3 luglio 2020 sono state pubblicate nuove decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario anche in merito ai buoni fruttiferi postali. La decisione N. 8822 del 14 maggio 2020, ecco il link, riguarda un risparmiatore intestatario di titoli di 1 milione di lire emessi il 3 settembre 1986 appartenenti alla serie Q/P. Costui ha evidenziato che nelle timbrature mancava nello specifico il rendimento dal 21° al 30° anno.
Ecco allora la risposta dell’intermediario nonché la decisione del Collegio di Bari.
I buoni fruttiferi postali della serie Q/P
Un risparmiatore in possesso di bfp della serie Q/P ha notato che dietro di essi mancava l’indicazione specifica del rendimento dal 21° anno al 30° anno.
La replica dell’intermediario
L’intermediario in replica alla richiesta del risparmiatore ha risposto di aver agito con diligenza. Questo perché il buono della serie Q aveva un rendimento strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni ed un imposto bimestrale per ogni bimestre maturato dopo il 20° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello dell’emissione calcolato, poi, in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.
L’intermediario ha poi continuando dicendo che per l’emissione dei titoli oggetto del ricorso ha utilizzato del moduli della serie precedente P che recavano davanti il timbro con la serie e dietro il timbro con i nuovi tassi che specificavano l’appartenenza alla serie Q. Ha precisato inoltre che il Decreto Ministeriale del 1986 prevedeva che fosse apposto un timbro contenente l’indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell’importo che doveva essere corrisposto ogni due mesi dal 21° al 30° anno.
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La decisione del Collegio
Il Collegio di Bari nella pronuncia della sentenza ha chiarito che l’intermediario ha agito correttamente nell’emissione dei buoni. Il timbro apposto sui titoli, però, non chiariva nulla sul rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Per questo il Collegio ha deciso per la soluzione più favorevole al cliente tenendo conto che l’apposizione del timbro sostituiva solo la regolamentazione degli interessi dal primo a ventunesimo anno generando nel risparmiatore l’affidamento che per gli anni dal 21° al 30° fossero applicate le condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del buono fruttifero postale.
Per tali motivi la domanda del risparmiatore è stata accolta. L’intermediario dovrà quindi sostenere il rimborso dei buoni fruttiferi postali relativamente al periodo dal 21° al 30° anno applicando le condizioni che originariamente risultavano dal titolo oltre agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
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