Con la Risposta n. 202/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme percepite per l’attività di giudice di pace, in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal D. Lgs. n. 116 del 2017 e pertanto devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente “fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso (ossia fino al 15 agosto 2021), anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un’arte o professione.
L’Amministrazione finanziaria ricorda che l’art. 26 del menzionato decreto legislativo, modificando, tra l’altro, gli articoli 50, comma 1, lettera f), e 53, comma 2, del TUIR, ha espunto le indennità corrisposte ai giudici di pace dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, qualificandole, insieme a quelle corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, come redditi di lavoro autonomo.
L’entrata in vigore delle novità
Il successivo art. 32 dello stesso decreto stabilisce altresì che per la liquidazione delle indennità dovute, tra l’altro, ai giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2017) continuano ad applicarsi sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data i criteri previsti dalle disposizioni vigenti e operanti prima dell’attuazione della riforma.
A partire, invece, dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (ossia dal 15 agosto 2021), le indennità dovute ai predetti magistrati onorari costituiranno reddito di lavoro autonomo e non saranno più assimilate al reddito di lavoro dipendente. In parole più semplici, evidenzia l’Amministrazione:
- per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo;
- per i magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni ante riforma fino alla scadenza del quadriennio successivo alla predetta data.
Quanto detto è confermato anche nella relazione illustrativa al decreto in commento.