Bonus Sanificazione e Bonus Dispositivi di Protezione Covid, quali sono le spese ammesse?

Il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020. Il comma 2 dell’articolo 125 del Decreto Rilancio elenca le tipologie di spese ammesse.
4 anni fa
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Bonus sanificazione, è ammessa la remissione in bonis?

Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia, l’articolo 125 del “decreto Rilancio”, prevede l’assegnazione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L’Agenzia delle Entrate, in data 10 luglio 2020, ha rilasciato la circolare n. 20 E: “Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”, con la quale chiarisce tutti i dettagli di questa misura.

Tra le altre informazioni, la circolare specifica quale sia l’ambito oggettivo di applicazione di questo provvedimento ed elenca le tipologie di spese ritenute ammissibili. Vediamo meglio di cosa si tratta.

 

Bonus Sanificazione e Bonus Dispositivi di Protezione Covid, le spese ammesse

Il comma 1 dell’articolo 125 prevede che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle “spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.

Il successivo comma 2 dell’articolo 125 elenca le tipologie di spese ammesse.

In particolare, esse riguardano:

  • Spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • Spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • Atri dispositivi di sicurezza, quali: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le eventuali spese di installazione;
  • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

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