Tra i soggetti che possono godere della detrazione per spese di ristrutturazione dell’immobile, vi rientrano, oltre al proprietario e purché sostengano effettivamente la spesa, anche il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); il locatore o comodatario.
Ma cosa succede, laddove nel corso del periodo di fruizione dello sgravio fiscale (ossia durante i 10 anni in cui è previsto lo spalmo del beneficio fiscale) dovesse verificarsi la morte del nudo proprietario oppure dell’usufruttuario che ha sostenuto la spesa e che sta godendo della detrazione? Le rimanenti quote vanno perse?
Si pensi al caso di spese sostenute dall’usufruttuario (genitore) nell’anno 2017 il quale nel 2019 viene a mancare per decesso.
Le regole fissate dall’Agenzia delle Entrate
Di aiuto per sciogliere i suddetti dubbi c’è la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2019. In questo documento di prassi è in primis chiarito che in caso di spesa sostenuta dal nudo proprietario e successiva costituzione di usufrutto sull’immobile oggetto dell’intervento, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario stesso.
Nella stessa circolare è altresì chiarito che la detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario atteso che il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e, nell’ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può comunque eccedere la vita dell’usufruttuario (art. 979 del c.c.).
Tuttavia, nell’ipotesi in cui erede dell’usufruttuario sia il nudo proprietario dell’immobile che consolida l’intera proprietà dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione per estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi potrà portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.