Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio, ecco come puoi evitare il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020 della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio non determina la perdita dei benefici.
4 anni fa
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saldo e stralcio

Rottamazione Ter e Saldo e stralcio, si avvicina la scadenza della rata del 31 luglio, devo necessariamente pagare la rata? Cosa succede se non la pago in tutto o in parte?

Uno dei principali provvedimenti del cosiddetto decreto rilancio (l’ultimo dei tre grandi decreti messi in atto per contrastare l’emergenza sanitaria del Coronavirus e dei suoi inevitabili riflessi disastrosi sull’economia del nostro Paese), riguarda la proroga delle scadenze della cosiddetta pace fiscale (Rottamazione ter e saldo e stralcio).

La proroga, sostanzialmente, riguarda tutte le rate non pagate (in tutto o in parte) nel 2020. Queste potranno essere saldate entro il 10 dicembre 2020, ovviamente non gravate da sanzioni e interessi.

 

Leggi: “Se versi denaro sul tuo conto devi poter fornire queste prove per non rischiare multe salate”.

 

Rottamazione ter e Saldo e Stralcio, la nuova scadenza

Ai sensi dell’articolo 154 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio): per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Attenzione, questa data è tassativa e non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Ma cosa succede se non si è in regola con i pagamenti?

 

Contribuenti decaduti dai benefici della Definizione Agevolata

Ai sensi dell’art. 154, lettere b e d, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, vi è la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

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