Consegna a domicilio bevande alcoliche in tempo di Covid-19: è sufficiente la licenza di somministrazione

Secondo l’Agenzia delle Dogane per l’attività di consegna a domicilio di bevande alcoliche non si presenta necessità di ulteriore denuncia di esercizio poiché tale attività è ricompresa nella licenza di somministrazione già rilasciata
4 anni fa
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L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la Nota 6 luglio 2020, n. 222999/RU, ha fornito chiarimenti al regime impositivo applicabile all’attività di somministrazione mediante consegna al domicilio del consumatore finale di bevande alcoliche assoggettate ad accisa, premiscelate, non imbottigliate, da parte di esercenti in possesso della licenza di esercizio ex art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 504/95 rilasciata dall’ Ufficio delle dogane medesimo.

Come evidenziato dall’ufficio, i chiarimenti si sono resi necessari poiché erano sorti dubbi in ordine “all’inquadramento ai fini della disciplina delle accise della descritta modalità di vendita, particolarmente diffusa in vigenza dello stato di emergenza da COVID-19, ed ai correlati vincoli di circolazione dei prodotti alcolici consegnati”.

Secondo le dogane, la vendita a domicilio delle suddette bevande non è diversa, ma accessoria, rispetto a quella che si trova alla base della licenza. Nel dettaglio, afferma l’Agenzia “per la consegna delle bevande alcoliche al domicilio del consumatore finale l’intestatario della licenza fiscale continua ad esercitare la medesima attività seppure in una forma distributiva ulteriore, accessoria rispetto a quella di ordinario svolgimento, necessitata dall’attuale situazione emergenziale”.

Aspetti fiscali

Sulla base della predetta osservazione, continua l’Agenzia, sotto il profilo fiscale, dunque, non si presenta la necessità di ulteriore “denuncia di esercizio all’Ufficio delle dogane, restando essa ricompresa nella sfera di efficacia della licenza fiscale già rilasciata”.

Il titolare della licenza resta, comunque, responsabile laddove l’effettuazione della consegna dei prodotti fosse richiesto il possesso di eventuali autorizzazioni di natura non fiscale. Inoltre, hanno sottolineato le dogane, è esclusa la riconducibilità della descritta attività “alle altre categorie di esercenti operanti con prodotti alcolici assoggettati ad accisa di cui all’art. 29, comma 1 del predetto D.lgs. n. 504/95, non rinvenendosi né i tratti caratterizzanti i processi di lavorazione tipici degli impianti di trasformazione di prodotti alcolici (quali, ad esempio, gli opifici di produzione di liquori) né gli elementi costitutivi degli impianti di condizionamento”.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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